Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni
Testo in vigore al
Art. 243
1. Le somme mutuate sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti o dall'Istituto mutuante, con le modalita' stabilite nel regolamento, previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che vigila sull'impiego delle somme e sulla esecuzione dei relativi lavori da parte del concessionario.
Art. 244
1. Le Provincie e i Comuni possono deliberare le spese indicate nei precedenti articoli e contrarre i relativi mutui, osservando, nel caso di vincolo di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e successive modificazioni, e del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo, 1934, n. 383.
Art. 245
1. L'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti urbani ed interurbani, eseguiti col concorso, a fondo perduto, totale o parziale delle Provincie o dei Comuni, sono interamente a carico del concessionario, al quale appartengono tutti i prodotti dello esercizio. Su detti prodotti resta fermo l'obbligo del pagamento del canone previsto dall'art. 199.
Titolo IV. Dei servizi radioelettrici
Capo I. Impianto ed esercizio
Art. 246
1. All'impianto e all'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi, per conto delle Amministrazioni dello Stato, provvede il Ministero delle comunicazioni, di concerto coi Ministeri interessati; nelle Colonie e nei Possedimenti provvedono i Ministeri da cui i territori dipendono, ovvero i singoli Governatori nei casi che saranno indicati nel regolamento.
2. L'esercizio delle stazioni potra', tuttavia, essere affidato alle Amministrazioni medesime.
Art. 247
1. Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica provvedono direttamente le rispettive Amministrazioni, sentito il Comitato previsto all'art. 250.
2. Spetta altresi' al Ministero della marina e a quello dell'aeronautica, di provvedere, di concerto col Ministero delle comunicazioni, all'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima ed aerea.
Art. 248
1. Per eccezionali esigenze e' data facolta' al Ministero delle comunicazioni, di concerto con le Amministrazioni interessate, di disporre che le stazioni radioelettriche militari siamo utilizzate per l'inoltro della corrispondenza telegrafica.
Art. 249
1. L'impianto di opere inerenti a servizi radioelettrici in concessione non puo' essere eseguito se non ne sara' stato approvato il relativo progetto dal Ministro per le comunicazioni.
2. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 250
1. E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici, al quale e' devoluto l'esame preventivo dei progetti di massima di tutte le stazioni radioelettriche fisse e terrestri da impiantare, salva l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 247, l'assegnazione delle frequenze (lunghezza d'onde), la compilazione delle norme e degli orari per l'utilizzazione temporanea delle reti radioelettriche in ausilio alle linee telegrafiche e ai cavi sottomarini, nonche' l'esame dei regolamenti sul servizio delle varie reti.
2. Il Comitato potra', altresi', essere sentito su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta di altre Amministrazioni, o dalla Commissione suprema di difesa.
3. Il Comitato e' costituito di esperti di particolare competenza, nominati dal Ministro per le comunicazioni, su designazione, per i rappresentanti di altre Amministrazioni, dei Ministeri competenti.
Capo II. Concessioni e licenze
Art. 251
1. L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ' fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato, puo' essere concesso, purche' concorrano ragioni di pubblico interesse.
2. Tali concessioni sono accordate con decreto del Ministro per le. comunicazioni, sentiti il Comitato di coordinamento, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Autorita' politica.
In tal caso, il decreto del Ministro per le comunicazioni potra' accordare anche la dichiarazione di pubblica utilita'.
3. Per le Colonie e Possedimenti la concessione e' accordata rispettivamente con decreto del Ministro per le colonie e per gli affari esteri, di concerto con quello per le comunicazioni.
Art. 252
1. Le concessioni per l'esercizio di comunicazioni senza filo a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili civili, registrati presso le Colonie ed i Possedimenti, sono accordate rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le comunicazioni.
Art. 253
1. Salvo ogni altra autorizzazione di legge, chiunque intenda costruire e commerciare materiali radioelettrici di qualsiasi specie, ovvero eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi dev'essere munito di speciale licenza, da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.18
Art. 254
1. Nel regolamento saranno stabilite le condizioni e le modalita' per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze, nonche' per l'abilitazione all'esercizio delle stazioni radiolettriche.
Art. 255
1. E' vietato eseguire impianti radioelettrici per conto di chiunque non sia munito della concessione o dell'apposita licenza.
Art. 256
1. Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze stabilire e modificare le tariffe per i servizi radioelettrici gestiti in concessione.
Capo III. Servizi mobili
Art. 257
1. I servizi radioelettrici sulle navi mercantili e sugli aeromobili civili sono regolati dalle disposizioni speciali che li riguardano.
Art. 258
1. Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la marina di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo di navi mercantili.
Art. 259
1. Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'aeronautica, di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo degli aeromobili civili.
Capo IV. Servizi di radiodiffusione
Art. 260
1. Le concessioni per i servizi di radiodiffusione sono accordate in conformita' dell'art. 168 della presente legge.
Art. 261
1. La vigilanza ed il controllo sui programmi e sulla utilizzazione della radiodiffusione spettano al Ministro per la stampa o propaganda.
2. La vigilanza ed il controllo sui servizi tecnici e amministrativi della radiodiffusione spettano al Ministro per le comunicazioni, il quale li esercita nei modi stabiliti dal Regolamento.
Art. 262
1. Chiunque costruisca od eserciti, a qualsiasi titolo, impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica e' tenuto all'osservanza delle cautele atte a prevenire od eliminare agli utenti i disturbi delle radioaudizioni.
2. Le norme disciplinanti le cautele di costruzione e di esercizio sono emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
3. Le cautele di esercizio sono obbligatorie anche nei riguardi degli impianti o delle linee, costruiti anteriormente all'entrata in vigore delle norme stesse.
Art. 263
1. Il Ministero per le comunicazioni per l'osservanza delle suddette norme, ha facolta' di fare ispezionare da suoi delegati qualsiasi stazione, impianto o linea elettrica, e di imporre a carico dei trasgressori, a suo insidacabile giudizio, l'esecuzione dei lavori necessari per prevenire o eliminare i disturbi.
2. Ove il Ministero giudichi la spesa troppo onerosa, puo', discrezionalmente, imporre al concessionario delle audizioni radiofoniche un contributo nella spesa medesima, in corrispettivo del vantaggio derivante al servizio dall'eliminazione dei disturbi.