Sez. 2, Sentenza n. 169 del 21/01/1974 (Rv. 367747 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DI COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA - INSUFFICIENZA - PRODUZIONE DEL BIGLIETTO DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INSUFFICIENZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - DEPOSITO DI DOCUMENTI - DI COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NECESSITA - COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA - INSUFFICIENZA - PRODUZIONE DEL BIGLIETTO DI COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INSUFFICIENZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Ai sensi dell'art 47, secondo capoverso, cod proc civ, la parte che propone l'istanza per regolamento di Competenza deve depositare in cancelleria, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, il ricorso con i documenti necessari, fra i quali e compresa la copia autentica della sentenza impugnata. Il ricorso per regolamento di Competenza deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile, ove l'istante abbia depositato una copia fotostatica della sentenza mancante della garanzia di autenticita. Ne ad evitare l'applicazione della sanzione puo soccorrere la produzione del biglietto di comunicazione della sentenza impugnata, giacche tale produzione serve soltanto ad accertare se l'istanza di regolamento sia stata notificata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, come disposto dal capoverso dell'art 47 cod proc civ. (Conf 1504'73, mass n 364262).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)