Sez. 3, Sentenza n. 27045 del 12/05/2010 Ud. (dep. 13/07/2010) Rv. 248110 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Incompatibilità del giudice di rinvio - Violazione dell'art. 623, comma primo lett. c), cod. proc. pen. - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
Non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità o al più a una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa corte o tribunale che ha pronunciato la sentenza annullata o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini, sempre che il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto. (Nella specie, la Corte di cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Lecce aveva trasmesso gli atti ad altra, inesistente, sezione della stessa Corte, essendo oltremodo incompatibile a decidere la sede distaccata di Taranto in quanto già pronunciatasi in occasione del precedente gravame che aveva investito la sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)