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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 26 febbraio 1981, causa 25/80

Decisione
decisa il 1981-02-26
ECLI
ECLI:EU:C:1981:56

Epigrafe

Nella causa 25/80, Alain de Briey, ex-agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Bergen (Noord-Holland), con l'avvocato E. Lebrun, del foro di Bruxelles, 68, rue Camille Lemonnier, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. T. Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig. ra D. Sorasio, membro del suo servizio giuridico, assistita dall'avv. D. Jacob, del foro di Bruxelles, 93, rue Brillat-Savarin, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. M. Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto, in via principale, l'annullamento della decisione di licenziamento adottata nei confronti del ricorrente, nonché delle decisioni espressa ed implicita di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 27 aprile 1979 e, in via subordinata, le domande indicate al seguente punto II, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici; avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 1. Gli antefatti

paragrafo 1
II sig. Alain de Briey veniva assunto come agente temporaneo per un periodo di due anni, nella sede di Ispra, in qualità di capo della divisione «amministrazione e personale», dal 15 agosto 1975. Con un nuovo contratto, firmato il 26 maggio 1977 ma avente effetto dal 1o novembre 1976, il rapporto di lavoro per le stesse funzioni, ma questa volta a tempo indeterminato, veniva rinnovato, dapprima per la sede di Ispra, poi, a partire dal 16 marzo 1977, per Petten, dove il sig. de Briey assumeva le funzioni di capo della divisione «amministrazione e infrastruttura». L'art. 5 del contratto aveva il seguente tenore:
paragrafo 2
«Il contratto può essere risolto per le cause e alle condizioni previste dagli artt. 47-50 del regime applicabile agli altri agenti. Il termine di preavviso è fissato ad un mese per ciascun anno di servizio compiuto, con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi».
paragrafo 3
Dal fascicolo risulta — pur trattandosi di una lettera del 6 settembre 1978, posteriore all'assegnazione del ricorrente a Petten e indirizzata al direttore del Centro comune di ricerca (in prosieguo CCR) di Petten dal direttore del CCR di Ispra — che l'apparente motivo del tramutamento del ricorrente a Petten deve ricercarsi nel fatto che l'interessato non aveva dato soddisfazione ad Ispra e che gli si voleva offrire un'ulteriore possibilità in un centro la cui amministrazione fosse meno complicata e, infine, che tali considerazioni erano state portate a conoscenza del ricorrente.
paragrafo 4
Con memorandum 31 gennaio 1978, il direttore del CCR di Petten comunicava al ricorrente, riferendosi ai colloqui personali con lui avuti in merito alla qualità del suo lavoro alla fine del dicembre 1977 e all'inizio del gennaio 1978, che egli esercitava le funzioni di capo divisione in modo assolutamente non soddisfacente e ciò per varie ragioni enumerate nello stesso memorandum.
paragrafo 5
Con momorandum di risposta in data 8 febbraio 1978, il ricorrente refutava le asserzioni del direttore e, riferendosi ai propri problemi personali e familiari, nonché alla propria imminente partenza in missione negli Stati Uniti, gli chiedeva «di non far più nulla che [potesse] preoccupar [lo] ulteriormente».
paragrafo 6
Verso la metà di febbraio il ricorrente partiva in missione per Washington, allo scopo ufficiale di mantenere i contatti con la delegazione della Commissione. La missione gli permetteva di raggiungere negli Stati Uniti il figlio malato, che doveva subire un'operazione di innesto cardiaco. Il ragazzo decedeva all'età di 12 anni. Inoltre, il ricorrente era vittima, durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, di un'aggressione a mano armata che gli procurava un'invalidità permanente parziale del 27 %, per la quale egli veniva indennizzato in confermità all'art. 73 dello Statuto.
paragrafo 7
All'inizio del settembre 1978, il ricorrente tornava a Petten. Con nota 5 ottobre 1978, il direttore generale del CCR gli comunicava, in seguito ad un colloquio personale, che nonostante il suddetto memorandum dell'8 febbraio la valutazione del suo comportamento risultava negativa e che lo stesso direttore generale sarebbe stato «indotto a trarne le conclusioni circa la sua situazione contrattuale entro il 1978».
paragrafo 8
Con nota 17 ottobre 1978 il ricorrente rispondeva sottolineando che gli interventi del direttore del CCR di Petten gli impedivano normali rapporti con i suoi collaboratori. Questa nota dava luogo, il 13 novembre, a precisazioni da parte del direttore generale, seguite, il 24 novembre 1978, da una risposta complementare del ricorrente.
paragrafo 9
Infine, con lettera 1o febbraio 1979, il direttore generale recedeva dal contratto d'impiego del ricorrente con un preavviso di tre mesi e mezzo. Poiché il ricorrente era assente per malattia, la cessazione del rapporto veniva rinviata al 15 agosto 1979. Il 27 aprile 1979, il ricorrente rivolgeva al direttore generale del CCR un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Tale reclamo risultava implicitamente respinto il 27 agosto; il 17 ottobre interveniva una decisione espressa, notificata al ricorrente il 25 ottobre 1979. Il ricorso attualmente in esame è stato proposto dall'interessato contro la decisione di licenziamento e contro le decisioni implicita ed espressa di rigetto del suo reclamo.

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. Le norme vigenti nella fattispecie

paragrafo 1
Come risulta dalla clausola del contratto sopra riprodotta, il ricorrente è soggetto al regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: RAA), e non allo Statuto del personale (in prosieguo: lo Statuto).
paragrafo 2
Il regime degli agenti temporanei di cui all'art. 2, lett. d), del RAA è stato creato nel 1976 per sostituire il regime statutario delle persone retribuite sugli stanziamenti per la ricerca e per gli investimenti, onde creare la possibilità di assumere agenti temporanei che fossero retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca a tempo indeterminato, senza modificare, per il resto, le disposizioni relative agli obblighi e ai diritti degli agenti temporanei.
paragrafo 3
In caso di volontaria risoluzione del contratto da parte dell'istituzione, gli artt. 47-50 cui si riferisce il contratto del ricorrente — non prevedono altre condizioni oltre il rispetto del periodo di preavviso. Per contro, il regime applicabile ai dipendenti di ruolo stabilisce, all'art. 51, l'obbligo di motivare la decisione e, all'allegato IX, un procedimento speciale.
paragrafo 4
Gli artt. 11, 16, 20 e 28-30 del RRA dichiarano espressamente che si applicano per analogia, rispettivamente, gli artt. 11-26, 55-61, 63-70 bis e 72-76 dello Statuto del personale, mentre nessuna disposizione del RAA rende applicabile l'art. 51 dello Statuto del personale, né l'allegato IX.
paragrafo 5
L'art. 24 dello Statuto ha il seguente tenore :
paragrafo 6
«Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Esse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile. Esse facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi. Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera».

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
3.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare ricevibile il ricorso; in via principale, annullare la decisione di licenziamento notificata con lettera in data 1o febbraio 1979, proveniente dal direttore generale del Centro comune di ricerca; in via subordinata, statuire che deve essere sospesa l'esecuzione della decisione di licenziamento fino a che il Consiglio dei ministri non si sia pronunziato su una proposta della Commissione intesa a tutelare gli agenti temporanei licenziati dalle istituzioni delle Comunità europee contro i rischi quali la disoccupazione e l'assicurazione malattia-invalidità o, quanto meno, fino a che la copertura di questi rischi sia stata predisposta dalla convenuta a favore del ricorrente, mentre il contratto di questo torna a valere con effetto retroattivo al 15 agosto 1979; in via ulteriormente subordinata, ordinare alla convenuta di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il ricorrente fruisca a partire dalla data di scadenza del suo contratto di una tutela sociale analoga a quella prevista a favore degli agenti temporanei nella proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU n. C 191 del 30/7/1979, pag. 9) e subordinata alle stesse condizioni o, quanto meno, ordinare alla convenuta di adottare i provvedimenti necessari affinché il ricorrente fruisca, a partire dalla data di scadenza del suo contratto, della tutela sociale che sarebbe prevista a favore degli agenti temporanei nel regolamento che, in seguito alla suddetta proposta, venga adottato dal Consiglio; in via ulteriormente subordinata, statuire che il preavviso che avrebbe dovuto essere dato al ricorrente è di 10 mesi; di conseguenza, condannare la convenuta a versare al ricorrente una indennità compensativa d'importo pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata durante il periodo di preavviso che non gli è stato dato, cioè durante sei mesi e mezzo, indennità da aumentare degli interessi di mora al tasso dell'8% all'anno a partire dal 15 agosto 1979; comunque: annullare le decisioni espressa ed implicita di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente il 27 aprile 1979; condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso; condannare il ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente deduce tre mezzi.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Primo mezzo

paragrafo 1
In primo luogo, il ricorrente fa valere che il suo licenziamento implica violazione delle norme e dei principi giuridici, in particolare di quelli secondo cui qualsiasi atto amministrativo dev'essere motivato, il che non si è verificato nella fattispecie. Inoltre, il ricorrente contesta ripetutamente il motivo del licenziamento che si può desumere dal fascicolo, e cioè una pretesa insufficienza professionale, e sostiene che spetta alla convenuta fornire la prova dell'esistenza del motivo da essa invocato per il licenziamento; a suo avviso, la motivazione è inficiata da errore di fatto e giuridicamente inammisibile.
paragrafo 2
La Commissione osserva in proposito che la decisione di licenziamento è stata adottata in conformità all'art. 47, n. 2, lett. a), del RAA.. Essendo stato rispettato l'obbligo di preavviso, non si possono constatare errori di diritto.
paragrafo 3
Né vi sono errori di fatto che rendano viziata la motivazione della decisione. Le prestazioni professionali del ricorrente erano state giudicate insoddisfacenti e, benché ciò fosse stato comunicato all'interessato, non si era avuto alcun miglioramento da parte sua. Di conseguenza, anche se il ricorrente non è d'accordo sulla valutazione del proprio rendimento, l'esercizio del potere discrezionale di licenziamento non si è fondato su un errore manifesto, quanto ai fatti, che possa essere criticato dalla Corte.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Secondo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente fa poi valere la violazione dell'art. 51 e dell'allegato IX dello Statuto, in quanto sarebbe stato licenziato per una pretesa insufficienza professionale senza che gli fosse stata offerta la possibilità di difendersi in condizioni di equità e di imparzialità, come previsto, per i funzionari, dall'art. 51 e dall'allegato IX dello Statuto, applicabili nella fattispecie per analogia e/o in forza dei principi della tutela del diritto alla difesa e della parità di trattamento. Qualora non si possa richiamare l'analogia, l'applicazione dell'art. 51 e dell'allegato IX dello Statuto sarebbe imposta dai principi della tutela del diritto alla difesa e della parità di trattamento, in quanto il ricorrente, assunto come capo divisione a tempo indeterminato, si trovava in una situazione uguale a quella di un dipendente di ruolo. Inoltre, la decisione di licenziamento ha avuto per il ricorrente, data l'età di questi, conseguenze molto gravi.
paragrafo 2
La Commissione sottolinea anzitutto che l'art. 51 e l'allegato IX dello Statuto riguardano unicamente i dipendenti di ruolo e che, dal testo dell'art. 11 del RAA risulta a contrario che dette disposizioni non si applicano per analogia agli agenti temporanei.
paragrafo 3
Né è stato violato il principio generale del diritto alla difesa, poiché dal fascicolo risulta che varie volte si è richiamata l'attenzione del ricorrente sul fatto che egli non dava soddisfazione nel suo lavoro, che gli è stata offerta la possibilità di rispondere a tali addebiti e che egli si è valso di tale possibilità.
paragrafo 4
Nella replica, il ricorrente si rimette, per quanto riguarda questo mezzo, al prudente apprezzamento della Corte.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Terzo mezzo

paragrafo 1
Infine, il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 11, 1o comma, del RAA, che dichiara applicabile per analogia, fra l'altro, l'art. 24 dello Statuto del personale: il ricorrente è stato licenziato senza che gli fosse garantita un'adeguata copertura dei rischi di malattia-invalidità e di disoccupazione, nonostante il fatto che esista una proposta di revisione del RAA in proposito. Secondo il ricorrente, esiste un principio generale di equità e di previdenza sociale secondo cui, in mancanza di disposizioni scritte in materia, spettava alla convenuta, tenuto conto di tali diritti, adottare i provvedimenti appropriati per assicurarlo contro i suddetti rischi, in ogni caso in ragione della sua qualità di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA, con un contratto a tempo indeterminato. Se non vi fosse un obbligo in tal senso, il diritto scritto presenterebbe una lacuna di cui la convenuta è responsabile, con conseguente obbligo di riparare il danno.
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, la convenuta è inoltre venuta meno ai suoi obblighi in quanto, facendogli carico di una insufficienza professionale, essa sarebbe stata tenuta, in ragione dell'obbligo di assistenza, ad iscriverlo al corso di formazione «management» da lei organizzato. Inoltre, poiché la risoluzione del contratto di un agente temporaneo, assunto a tempo indeterminato, costituiva un provvedimento eccezionale tenuto conto dell'età del ricorrente e delle sue funzioni di capo divisione, la convenuta avrebbe dovuto concedergli il termine massimo di preavviso previsto dalle norme vigenti e cioè dieci mesi.
paragrafo 3
La Commissione sostiene che la risoluzione del contratto del ricorrente non costituiva né un abuso del diritto di licenziamento, né uno sviamento di potere, trattandosi semplicemente di un provvedimento divenuto necessario nell'interesse del servizio.
paragrafo 4
Il termine di preavviso era stato fissato attenendosi strettamente alle norme vigenti; quanto al suddetto corso, il ricorrente non aveva chiesto di esservi iscritto.
paragrafo 5
Circa la copertura dei rischi di malattia-invalidità e di disoccupazione, benché delle proposte siano state effettivamente presentate dalla Commissione al Consiglio, questo non ha ancora approvato tali proposte e il ricorrente non può quindi beneficiarne.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 4 dicembre 1980, il ricorrente (rappresentato dall'avv. E. Lebrun del foro di Bruxelles) e la Commissione (rappresentata dalla sig. ra. D. Sorasio, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e dall'avv. D. Jacob, del foro di Bruxelles) hanno svolto le loro difese orali. Il slg. Van Westen, direttore del CCR di Petten, ha risposto ai quesiti rivoltigli dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 29 gennaio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 16 gennaio 1980, il sig. Alain de Briey, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso all'annullamento della decisione 1o febbraio 1979 con la quale la Commissione aveva licenziato il ricorrente, con un preavviso di tre mesi e mezzo, per insufficienza professionale. In via subordinata, egli chiede sia la sospensione dell'esecuzione del licenziamento fino a che il Consiglio abbia statuito su una proposta della Commissione per l'adozione di un regolamento relativo alla tutela degli agenti temporanei contro la disoccupazione, la malattia e l'invalidità, o sino a che la copertura di tali rischi sia stata predisposta nel suo caso, sia la condanna della Commissione ad adottare provvedimenti affinché egli possa fruire di una tutela sociale conforme a quella prevista dalla suddetta proposta o a quella prevista dal testo che sarebbe stato adottato dal Consiglio in seguito a tale proposta. In via ulteriormente subordinata, egli chiede che il periodo di preavviso venga fissato in dieci mesi e che la Commissione venga condannata a versargli un'indennità compensativa in proposito.
punto 2
Il ricorrente era stato assunto nel 1975 come agente temporaneo per un periodo di due anni, in qualità di capo della divisione «amministrazione e personale» del Centro comune di ricerca (CCR) a Ispra. Poiché le prestazioni fornite dal ricorrente nell'esercizio delle sue funzioni venivano giudicate insufficienti dai suoi superiori gerarchici, il che era stato portato a sua conoscenza, l'interessato veniva trasferito, nel marzo 1977, al CCR di Petten come capo della divisione «amministrazione e infrastruttura», al fine di offrirgli un'altra possibilità di ottenere una migliore valutazione. Contemporaneamente, il suo contratto veniva rinnovato a tempo indeterminato, in conformità all'art 2, lett. d), del regime applicabile agli altri agenti, disposizione adottata a quell'epoca onde sostituire il regime statutario delle persone retribuite sugli stanziamenti per la ricerca e per gli investimenti.
punto 3
Dopo alcuni colloqui avuti con l'interessato, il direttore del CCR di Petten faceva carico al ricorrente, in un memorandum del 31 gennaio 1978, del modo in cui egli aveva esercitato le sue funzioni e lo pregava di «prendere le redini della divisione». Dopo aver refutato queste accuse per iscritto, il ricorrente partiva verso la metà di febbraio per gli Stati Uniti, dove rimaneva in missione fino all'inizio di settembre. Durante questo soggiorno, egli era vittima di un'aggressione a mano armata, che gli procurava un'invalidità permanente parziale del 27 %, per la quale veniva indennizzato in conformità all'art. 73 dello Statuto, applicabile ai funzionari e agli altri agenti.
punto 4
Dopo il suo ritorno, il ricorrente aveva un nuòvo colloquio personale, questa volta col direttore generale del CCR, seguito da uno scambio di note dal quale risulta che la valutazione del suo lavoro rimaneva negativa. Infine, con lettera 1o febbraio 1979, il suo contratto d'impiego veniva risolto con un preavviso di tre mesi e mezzo; la cessazione del rapporto veniva rinviata, per malattia, al 15 agosto 1979.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda formulata in via principale

punto 5
A sostegno della domanda d'annullamento, il ricorrente fa valere in primo luogo che la decisione di licenziamento è viziata da errore di diritto, nonché da errore di fatto, in quanto non è motivata e si fonda su una valutazione delle prestazioni del ricorrente che viene contestata da quest'ultimo e per la quale l'onere della prova incombe alla Commissione. In proposito, egli sottolinea soprattutto il fatto che, dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti, non gli è stato concesso il tempo necessario per dimostrare il miglioramento delle sue prestazioni e per dar seguito, in tal modo, all'invito di prendere le redini della divisione, invito contenuto nel memorandum 31 gennaio 1978, il che escludeva, secondo il ricorrente, che il licenziamento potesse essere fondato sulle sue prestazioni anteriori. D'altra parte, secondo il ricorrente, la Commissione non può fondarsi sulla insufficienza delle sue capacità professionali di «manager» in quanto il direttore del CCR di Petten lo aveva «estromesso» mettendosi direttamente in contatto con i suoi subordinati, e perché la Commissione aveva mancato al proprio obbligo di assistenza non iscrivendolo al corso di formazione «management» da lei organizzato.
punto 6
Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione è inficiata da un vizio di procedura in quanto egli non ha avuto modo di difendersi nelle condizioni garantite ai funzionari dall'art. 51 e dall'allegato IX dello Statuto, norme applicabili per analogia, ovvero in forza dei principi del contraddittorio e della parità di trattamento, dato il fatto che egli occupava un posto che, in altri settori delle Comunità, sarebbe occupato da un dipendente di ruolo.
punto 7
Di fronte a questi argomenti, è opportuno sottolineare anzitutto che dall'art. 47, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti risulta chiaramente che la risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, col preavviso previsto nel contratto e in conformità alla suddetta disposizione, rientra nel potere discrezionale dell'autorità competente. Nel caso di un licenziamento per insufficienza professionale, la Corte non può quindi sindacare la fondatezza di tale valutazione, a meno che non possa essere accertata l'esistenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere.
punto 8
I fatti e gli argomenti dedotti dal ricorrente non sono tali da far sorgere dubbi in proposito. Nonostante l'invito a prendere le redini della divisione, rivolto a suo tempo al ricorrente dal suo superiore gerarchico, l'autorità competente a decidere il licenziaménto poteva e doveva prendere in considerazione l'intera carriera dell'interessato, compreso il periodo anteriore a tale avvertimento. Per quanto riguarda la pretesa «estromissione», non è accertato che i contatti diretti con i subordinati del ricorrente siano andati oltre quanto il direttore poteva ragionevolmente ritenere necessario per rimediare ad una situazione dovuta per l'appunto all'insufficienza professionale del ricorrente. D'altra parte, questo argomento dell'interessato era noto all'autorità competente nel momento in cui questa adottava la decisione di licenziamento. Infine, non si può far carico all'amministrazione di non aver fatto iscrivere il ricorrente ad un corso al quale egli non aveva chiesto di essere iscritto e che riguardava materie delle quali il ricorrente avrebbe già dovuto essere a conoscenza.
punto 9
Per quanto riguarda gli argomenti di carattere formale dedotti dal ricorrente, fondati sullo Statuto del personale, si deve ricordare che le disposizioni dello Statuto che si applicano per analogia agli altri agenti sono espressamente elencate nelle disposizioni del regime applicabile a questi ultimi. Ora, questo elenco non comprende né l'art. 51, né l'allegato IX dello Statuto. Inoltre, dal fascicolo risulta chiaramente che il ricorrente ha avuto pienamente modo, in occasione dei colloqui personali e dei numerosi scambi di note, di far valere i propri mezzi di difesa. Per la stessa ragione, il ricorrente non può lamentare il difetto di motivazione della decisione stessa, difetto che è d'altronde giustificato dalla discrezionalità del potere conferito all'autorità competente dall'art. 47, n. 2.
punto 10
Ne consegue che la domanda principale va disattesa.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda presentata in subordine

punto 11
A sostegno di questa domanda, il ricorrente sottolinea il fatto che egli non fruisce di alcuna adeguata copertura dei rischi di malattia-invalidità e di disoccupazione, benché la Commissione abbia proposto al Consiglio una revisione, in proposito, del regime applicabile agli altri agenti. In mancanza di disposizioni scritte in tal senso, l'amministrazione dovrebbe, in forza dei principi generali di equità e di previdenza sociale, nonché del suo obbligo di assistenza, enunciato all'art. 24 dello Statuto, dichiarato applicabile per analogia agli altri agenti, adottare i provvedimenti appropriati per tutelarlo contro detti rischi. Anche qualora non esistesse tale obbligo, la convenuta sarebbe responsabile di una siffatta lacuna della normativa vigente.
punto 12
In proposito si deve ricordare che il regolamento del Consiglio 21 ottobre 1976, n. 2615, che modifica il regolamento n. 259/68 per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (GU n. L 299, pag. 1), ha creato la possibilità, nei settori della ricerca e degli investimenti, di assumere agenti temporanei a tempo indeterminato e di assegnare loro funzioni che, in altri settori delle Comunità, sono esercitate da dipendenti di ruolo. Questo regime, che, secondo il terzo punto del preambolo del regolamento, non può assolutamente costituire un precedente in materia di pubblico impiego europeo, ha permesso, nei settori di cui trattasi, una gestione elastica, facilmente adattabile alle varie esigenze del servizio ed ai mezzi finanziari disponibili. Per contro, questi agenti temporanei, pur esercitando funzioni analoghe a quelle altrimenti affidate a dipendenti di ruolo, non fruiscono della stessa stabilità d'impiego.
punto 13
Sotto questo aspetto, appare certamente deprecabile che le autorità comunitarie non siano ancora riuscite a stabilire, a favore di questi agenti, un regime di previdenza sociale comprendente l'assicurazione contro il rischio di disoccupazione. Tuttavia, l'esistenza di tale lacuna non costituisce un motivo valido per rinviare la data dell'esecuzione del licenziamento del ricorrente, né per creare a suo favore un regime «ad hoc» modellato su una proposta di regolamento sulla quale il Consiglio non ha ancora statuito. Poiché il ricorrente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento della sua assunzione come agente temporaneo, la mancanza di una siffatta assicurazione, detta lacuna non può neppure giustificare una domanda di risarcimento.
punto 14
Anche le domande formulate in subordine vanno quindi disattese.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda presentata in via ulteriormente subordinata

punto 15
A tale riguardo il ricorrente fa valere che, dato il carattere eccezionale della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato, il termine di preavviso avrebbe dovuto essere quello massimo, di dieci mesi.
punto 16
Per quanto riguarda il preavviso, l'art. 47, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti fa rinvio al contratto individuale, pur stabilendo limiti minimi nonché la sospensione del termine per un periodo che può andare fino a tre mesi in caso di congedo di malattia, sospensione della quale il ricorrente ha fruito.
punto 17
Nel contratto del ricorrente, il preavviso era stato fissato in conformità al minimo previsto dall'art. 47 e il preavviso dato al ricorrente corrispondeva a quello stabilito nel contratto. Non si può quindi criticare il fatto che l'autorità competente si sia conformata a tali disposizioni.
punto 18
Considerato quanto sopra, il ricorso va respinto nel suo complesso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 20
II ricorrente è rimasto soccombente.
punto 21
Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dagli agenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce : 1o II ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese a essa esposte.

Firme

Pescatore Touffait Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 febbraio 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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