diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 114 del 25/01/1971 Ud. (dep. 13/04/1971) Rv. 117583 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - DINIEGO FONDATO SUI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117583-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - DINIEGO FONDATO SUI PRECEDENTI PENALI - SUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE.*

Nell'Esercizio della facolta discrezionale relativa alla concessione delle attenuanti generiche il giudice di merito e tenuto soltanto a spiegare le ragioni dell'uso che abbia fatto di tale poterè pertanto non e censurabile la sentenza che nega dette attenuanti in relazione ai precedenti penali dell'imputato, in quanto l'esistenza di precedenti penali, pur non potendo considerarsi, di per se, preclusiva delle circostanze attenuanti generiche, puo, tuttavia, essere tenuta presente nella valutazione della personalita del colpevole. (Conf 115344, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)