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Sez. 2, Sentenza n. 1865 del 10/10/1972 Ud. (dep. 06/03/1973) Rv. 123444 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA CON SENTENZA PRECEDENTE E DIVERSA - AMMISSIBILITA. *
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123444-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - REFORMATIO IN PEIUS(DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA CONCESSA CON SENTENZA PRECEDENTE E DIVERSA - AMMISSIBILITA. *

Il giudice d'appello, ove non vi abbia provveduto il giudice di primo grado, puo pronunziare la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza precedente, senza violare il divieto della reformatio in peius, anche quando appellante e il solo imputato. Il divieto di revocare benefici(art 515, comma terzo, cod proc pen)non si riferisce, infatti, all'ipotesi di benefici concessi con sentenza diversa e precedente, in quanto la relativa disciplina e estranea alla normativa generale del citato art 515; il provvedimento di revoca, in quest'ultimo caso, dev'essere emesso anche contro la volonta dell'interessato e puo essere preso, nell'ipotesi di condanne successive, dal giudice che ha pronunziato l'ultima sentenza di condanna sia con questa che in un momento successivo(art 590, primo comma, 596, quarto, quinto e sesto comma cod proc pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)