Sez. L, Sentenza n. 1052 del 19/02/1982 (Rv. 418922 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - SPETTANZA - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - SPETTANZA - REQUISITI.*
Ai fini dell'inquadramento del prestatore d'opera subordinato nella categoria di intermedio, è sufficiente uno solo dei tre requisiti previsti in genere nelle pattuizioni collettive, vale a dire l'esplicazione di mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella loro massima categoria, oppure l'esplicazione di mansioni particolari di fiducia e responsabilità normalmente non attribuite agli operai, oppure la guida ed il controllo del lavoro di un gruppo di operai con apporto di Competenza tecnico-pratica. Ai fini, poi, dell'inquadramento dell'intermedio nella prima categoria, basta che con uno dei tre suddetti requisiti concorra quello dello Esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, ovvero dell'esplicazione di mansioni di particolare rilievo e complessità. (Conf 1031/80, mass n 404491, sulla prima parte; (Conf 4884/79, mass n 401523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)