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Sez. L - , Sentenza n. 26845 del 25/11/2020 (Rv. 659633 - 02)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie in materia di invalidità civile - Decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 - Ambito applicativo - Comunicazione di indebito a seguito di revoca della prestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659633-02

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/12/2003 num. 355 art. 23 com. 2, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/2004 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)