Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
La direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità3 è stata modificata più volte e in maniera spesso sostanziale(4). È opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta direttiva.
La produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità.
Il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi.
È assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura.
La lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno della Comunità attraverso un regime fitosanitario applicabile alla Comunità in quanto spazio senza frontiere interne ed intesa a distruggerli metodicamente e in loco avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione nella Comunità.
La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riveste un interesse mondiale.
Una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione nella Comunità deve essere vietata, e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata.
La presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi ove sono presenti detti organismi. È quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori.
I suddetti controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.
È necessario prevedere, a certe condizioni, la possibilità di consentire deroghe ad alcune prescrizioni. L'esperienza acquisita ha dimostrato che alcune di tali deroghe possono essere altrettanto urgenti delle misure di salvaguardia. È pertanto opportuno applicare anche alle deroghe la procedura d'urgenza di cui alla presente direttiva.
In caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi, disposizioni protettive provvisorie non previste dalla presente direttiva, debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema. La Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia.
Il volume degli scambi di vegetali e di prodotti vegetali dei dipartimenti francesi d'oltremare con il resto della Comunità rende opportuno che a tali dipartimenti vengano applicate le disposizioni della presente direttiva. Tenuto conto della specificità della produzione agricola dei dipartimenti francesi d'oltremare, occorre prevedere misure di protezione supplementari, che sono giustificate per ragioni di protezione fitosanitaria. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero comprendere altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia.
Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie5, prevede l'integrazione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni. A norma degli articoli 2 e 10 di tale regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola.
La decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)6, definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le isole Canarie.
Conseguentemente, onde tener conto della particolare situazione fitosanitaria delle isole Canarie conviene estendere l'applicazione di talune misure della presente direttiva per sei mesi a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri dovranno aver applicato le nuove disposizioni riguardanti gli allegati della presente direttiva concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e le isole Canarie.
È opportuno adottare, ai fini della presente direttiva i modelli di certificati approvati nella CIPV, come modificata il 21 novembre 1979, in una forma standardizzata elaborata in stretta collaborazione con organizzazioni internazionali. Conviene stabilire ugualmente talune norme relative alle condizioni secondo cui questi certificati possono essere rilasciati, all'impiego dei modelli precedenti nel corso di un periodo transitorio, nonché alle condizioni per la certificazione nel caso dell'introduzione di piante e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.
Per quanto riguarda l'importazione di vegetali o prodotti vegetali da paesi terzi, i servizi competenti in tali paesi per il rilascio dei certificati dovrebbero essere, in linea di massima, gli stessi cui è affidata questa funzione nell'ambito dell CIPV. Può essere opportuno compilare elenchi di tali servizi per i paesi terzi non contraenti.
Occorre semplificare la procedura applicabile a taluni tipi di modifiche negli allegati della presente direttiva.
Il campo di applicazione della presente direttiva deve essere definito con maggiore precisione per quanto riguarda il legname. A tal fine, è utile uniformarsi alle descrizioni particolareggiate del legname contenute nella regolamentazione comunitaria.
Certe sementi sono comprese tra i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, elencati negli allegati della presente direttiva che debbono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l'introduzione nella Comunità e negli scambi all'interno della Comunità.
È opportuno prevedere che, in taluni casi, le ispezioni ufficiali di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da paesi terzi siano eseguite dalla Commissione nel paese terzo d'origine.
Le ispezioni comunitarie devono essere eseguite da esperti incaricati dalla Commissione e da esperti incaricati dagli Stati membri che agiscono in nome e per conto della Commissione. È necessario definire i compiti di detti esperti in connessione con le attività previste dal regime comunitario in materia fitosanitaria.
Il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri.
In linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi. Si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diffusione di determinati organismi nocivi. Occorre pertanto definire "zone protette" esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno.
L'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di zone protette presuppongono una distinzione dei requisiti in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e una identificazione degli organismi nocivi che riguardano zone protette.
Il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione. Per quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e devono concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato. Per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale.
Per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato interno, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale delle amministrazioni diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, personale la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità.
Se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si deve apporre ai prodotti comunitari un contrassegno convenzionale ("passaporto delle piante"), adattato al tipo di prodotti, il quale ne permette la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per cui il contrassegno è valido.
Occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti.
Per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione. Tale sistema deve essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e deve escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri.
Nel contesto del mercato interno, i prodotti originari di paesi terzi devono, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità. Se i resultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un passaporto delle piante che ne permetta la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari.
Per far fronte con tutte le debite garanzie alla situazione creatasi con la realizzazione del mercato interno, è indispensabile rafforzare le infrastrutture nazionali e comunitarie di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità, con particolare riferimento agli Stati membri che, a causa della loro situazione geografica, rappresentano punti di accesso alla Comunità. A tal fine la Commissione proporrà l'iscrizione di stanziamenti sufficienti nel bilancio generale dell'Unione europea.
Ai fini di aumentare l'efficacia del regime fitosanitario comunitario nel contesto del mercato interno, è opportuno armonizzare nei vari Stati membri le procedure seguite dal personale con funzioni in materia fitosanitaria. A tal fine la Commissione presenterà anteriormente al 1o gennaio 1993 un codice di procedure fitosanitarie comunitarie.
Gli Stati membri non sono più autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri. Tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali devono essere decise a livello conmunitario.
È necessario predisporre un sistema di contributi finanziari comunitari, per ripartire a livello comunitario gli oneri dei possibili rischi che possono permanere negli scambi nel quadro del regime fitosanitario comunitario.
Per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione fitosanitaria alle frontiere esterne della Comunità.
Il regime dovrebbe anche contribuire adeguatamente a coprire determinate spese per misure specifiche che gli Stati membri hanno adottato per controllare e, ove necessario, eradicare le infezioni provocate da organismi nocivi provenienti da paesi terzi o da altre aree della Comunità e, se possibile, risarcire i danni arrecati.
È necessario stabilire nei dettagli, con una procedura accelerata, il meccanismo di concessione del contributo finanziario comunitario.
È necessario garantire che la Commissione sia esaurientemente informata sulle possibili cause dell'introduzione degli organismi nocivi in causa.
In particolare, la Commissione deve controllare la corretta applicazione del regime fitosanitario comunitario.
Qualora sia accertato che l'introduzione di organismi nocivi è dovuta a verifiche o controlli inadeguati, per le conseguenze che ne derivano deve applicarsi la normativa comunitaria, tenendo conto di talune misure specifiche.
È opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio7.
La presente direttiva deve lasciare impregiudicato l'obbligo degli Stati membri relativo ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato VIII, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1.
La presente direttiva concerne le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Essa concerne inoltre:
a) a decorrere dal 1o giugno 1993, le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, che ad essi si riferiscono, all'interno di uno Stato membro;
b) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nei dipartimenti francesi d'oltremare in provenienza da altre parti della Francia e, viceversa, in altre parti della Francia in provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare;
c) le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nelle isole Canarie in provenienza da altre parti della Spagna e, viceversa, in altre parti della Spagna in provenienza dalle isole Canarie;
d) il modello dei «certificati fitosanitari» e «certificati fitosanitari di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).
2. Ferme restando le condizioni che dovranno essere stabilite per proteggere la situazione sanitaria dei vegetali esistenti in determinate regioni della Comunità, tenendo conto delle diverse condizioni agricole ed ecologiche, possono essere decise, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, altre misure di protezione, giustificate ai fini della salvaguardia della salute e della vita dei vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle isole Canarie, che si aggiungono alle misure previste dalla presente direttiva.
3. La presente direttiva non si applica a Ceuta e a Melilla.
4.
Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).
Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva.
5. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in altre parti della Francia e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nei dipartimenti francesi d'oltremare, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11, sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono applicare le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 del presente articolo sono soppressi.
6. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dalle isole Canarie in altre parti della Spagna e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nelle isole Canarie, le date di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafi 8, 10 e 11 sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V per la protezione delle isole Canarie. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 1, lettera c), è soppresso.
Art. 2
1. Ai sensi della presente direttiva si intendono per:
a) vegetali: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti di piante vive comprendono: i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento; le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento; i tuberi, i bulbi, i rizomi; i fiori recisi; i rami con foglie; gli alberi tagliati, con foglie; foglie, fogliame; le colture di tessuti vegetali; polline vivo; gemme, talee, marze; qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Si intendono per sementi le sementi in senso botanico, escluse quelle non destinate ad essere piantate.
b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
c) piantagione: ogni operazione di collacamento di vegetali atta ad assicurare la crescita o la riproduzione/moltiplicazione;
d) vegetali destinati alla piantagione: vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione, o vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale attestante che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono state rispettate e a tale scopo: normalizzata a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti vegetali, e definita dall'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro e rilasciata conformemente alle disposizioni d'applicazione relative alle caratteristiche della procedurea di rilascio dei passaporti delle piante. Per tipi specifici di prodotti, possono essere stabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 18, marchi convenzionali ufficiali diversi dall'etichetta. Per la normalizzazione del passaporto si ricorre alla procedura di cui all'articolo 18. Nell'ambito di detta normalizzazione vengono stabiliti diversi marchi per i passaporti delle piante che non sono validi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità;
g) organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro: i) la(e) organizzazione(i) nazionale(i) di uno Stato membro competente(i) per la protezione dei vegetali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, oppure ii) l'autorità statale istituita: a livello nazionale, o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla costituzione dello Stato membro in questione. Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente direttiva che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e supervisione a una persona giuridica, di diritto pubblico o diritto privato, purché tale persona e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato della misura da essi adottata. Gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro garantiscono che la persona giuridica di cui al secondo comma abbia, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, ad eccezione delle analisi di laboratorio che tale persona giuridica può eseguire anche se le analisi di laboratorio non fanno parte delle sue funzioni specifiche di pubblico interesse. In deroga al terzo comma, gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono delegare le analisi di laboratorio di cui alla presente direttiva a una persona giuridica che non soddisfa tale disposizione. Le analisi di laboratorio possono essere delegate solo qualora l'organismo ufficiale responsabile garantisca, per tutta la durata della delega, che la persona giuridica a cui delega le analisi di laboratorio può assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa delegati e le sue altre attività. Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione degli organismi di cui al primo comma, con quelli di cui sub ii). Inoltre, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisce per conto dell'organismo o degli organismi di cui al primo comma, sub i), e sotto l'autorità e il controllo di detti organismi, purché la persona giuridica non abbia interessi personali circa il risultato delle misure da essa prese. L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri,
h) zona protetta: una zona della Comunità: nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti della Comunità, o nella quale esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati nella Comunità e della quale sia stata riconosciuta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, la rispondenza alle condizioni fissate al primo e al secondo trattino e, nel caso previsto al primo trattino, dietro richiesta dello(degli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e a condizione che i resultati di indagini adeguate, e controllate dagli esperti menzionati all'articolo 21 conformemente alla procedura di tale articolo, non provino il contrario. Le indagini relative al caso previsto dal secondo trattino sono facoltative. Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una regione quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati effettuano, per quanto riguarda il caso previsto al primo comma, primo trattino, regolarmente e sistematicamente, indagini ufficiali in merito alla presenza di organismi per i quali la zona protetta è stata riconosciuta. Ogni scoperta di tali organismi è immediatamente notificata per iscritto alla Commissione. Il rischio derivante da tale scoperta è valutato dal comitato fitosanitario permanente e le azioni appropriate sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Gli elementi delle indagini di cui al primo e terzo comma possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 e tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti. I risultati delle suddette indagini sono notificati per iscritto alla Commissione, la quale trasmette queste informazioni agli altri Stati membri. Anteriormente al 1o gennaio 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime delle zone protette corredata, se del caso, di opportune proposte;
i) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21: da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da agenti qualificati alle dipendenze di uno degli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro, in tutti gli altri casi, purché detti agenti non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese e soddisfino i requisiti minimi di qualifica. Gli Stati membri assicurano che i loro funzionari e agenti qualificati siano in possesso delle necessarie qualifiche ai fini di una corretta applicazione della presente direttiva. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 possono essere stabilite linee direttrici per le suddette qualifiche. La Commissione, nel quadro del comitato fitosanitario permanente, stabilisce programmi comunitari, di cui controlla l'applicazione, concernenti la formazione complementare dei summenzionati funzionari e agenti qualificati allo scopo di portare le conoscenze e l'esperienza acquisite in ambito nazionale al livello delle succitate qualifiche. Essa contribuisce al finanziamento di tale formazione e propone l'iscrizione nel bilancio comunitario degli stanziamenti necessari a tal fine;
j) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
k) organismo ufficiale del punto di entrata: l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata;
l) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;
m) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra;
n) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione8;
o) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione;
p) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;
q) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario9 (in prosieguo: il codice doganale comunitario);
r) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2.
Salvo espressa disposizione contraria, le disposizioni della presente direttiva riguardano il legname soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.
Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma, il legname è disciplinato dalla presente direttiva anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempreché presenti un rischio sul piano fitosanitario.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che gli organismi nocivi specificati nell'allegato I, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio.
2. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio se sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario.
4. A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri dispongono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate anche alla diffusione degli organismi nocivi in questione in modi connessi con gli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nel territorio di uno Stato membro.
5. A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri vietano l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette:
a) degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B;
b) dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati.
6. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2:
a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:
gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I, e nell'allegato II, parte A, sezione I;
gli organismi di cui si conoscono manifestazioni ma che non hanno carattere endemico né sono insediati in tutto il territorio della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II, e nell'allegato II, parte A, sezione II;
gli altri organismi, elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, a fronte della zona protetta pertinente;
b) gli organismi nocivi endemici o presenti in una o più parti della Comunità sono radiati, salvo quelli menzionati alla lettera a), secondo e terzo trattino;
c) i titoli degli allegati I e II nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conformità delle lettere a) e b).
7. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:
a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;
b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali.
8. Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.
9. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.
Art. 4
1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali o prodotti vegetali elencati nell'allegato III, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio quando siano originari dei paesi che li riguardano, menzionati in tale parte di allegato.
2. Gli Stati membri dispongono che a decorrere dal 1o giugno 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato III, parte B, non possono essere introdotti nelle zone protette corrispondenti situate nel loro territorio.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e nella parte B siano elencati i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette. Le zone protette in questione sono ivi specificate.
4. A decorrere dal 1o giugno 1993, il paragrafo 1 non si applica ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci originari della Comunità.
5. Conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, i paragrafi 1 e 2 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.
6.
Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.
Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati a intervalli regolari, sono messi a disposizione della Commissione.
I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che testimonia del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.
Art. 5
1. Gli Stati membri prescrivono che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, non possono essere introdotti nel loro territorio qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.
2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati all'interno delle zone protette, eccetto quando siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.
3. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, l'allegato IV è modificato in base ai criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 6.
4. A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che il paragrafo 1 si applica anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7. Il presente paragrafo e i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
5. Conformemente alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, i paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.
6.
Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1, 2 e 4 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.
Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono messi a disposizione della Commissione.
I vegetali, i prodotti vegetali e altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono corredati di una documentazione che testimonia del luogo del paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altre voci.
Art. 6
1. Gli Stati membri prescrivono come minimo che, per essere introdotti in un altro Stato membro, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi, siano minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, e, se necessario, che i veicoli per mezzo dei quali avviene il trasporto siano anch'essi ispezionati ufficialmente al fine di accertare:
a) che non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;
b) per quanto riguarda i vegetali ed i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte A, che non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;
c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, che sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.
2. Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), ed all'articolo 5, paragrafo 3, il paragrafo 1 del presente articolo si applica soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II, e l'allegato IV, parte A, sezione II. Quando nel corso dell'esame effettuato in conformità della presente disposizione si rilevano degli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sezione I, e all'allegato II, parte A, sezione I, non si considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.
3. Gli Stati membri prescrivono le misure di controllo previste al paragrafo 1 anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7, o all'articolo 5, paragrafo 2, allorché lo Stato membro destinatario si avvalga di una delle facoltà previste negli stessi articoli.
4. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cui all'allegato IV, parte A, destinate ad essere introdotte in un altro Stato membro, siano ispezionate ufficialmente per accertare che esse rispondano ai requisiti particolari che le riguardano, indicati in tale parte di allegato.
5.
A decorrere dal 1o giugno 1993, i paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo il paragrafo 7. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano per quanto riguarda gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e nell'allegato II, parte B, nonché per quanto riguarda i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte B, agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta o all'esterno di essa.
Le ispezioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono eseguiti nell'osservanza delle disposizioni seguenti:
a) devono riguardare gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) sono effettuati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;
c) sono effettuati regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, e almeno mediante osservazione visiva, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV; azioni ulteriori possono essere intraprese quando ciò sia previsto dal paragrafo 8.
Ogni produttore per il quale l'ispezione ufficiale di cui al secondo comma sia richiesta, conformemente ai paragrafi da 1 a 4, è iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. La Commissione, su richiesta, ha accesso ai registri ufficiali così compilati.
Il produttore è sottoposto a taluni obblighi fissati conformemente al paragrafo 8. In particolare, egli informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali.
I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
6.
A decorrere dal 1o giugno 1993, gli Stati membri prescrivono che i produttori di taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci non elencati nell'allegato V, parte A, specificati conformemente al paragrafo 8, o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione situati nella zona di produzione, siano anche iscritti nel registro ufficiale a livello locale, regionale o nazionale conformemente al paragrafo 5, terzo comma. Essi possono essere sottoposti in qualsiasi momento ai controlli di cui al paragrafo 5, secondo comma.
Per taluni vegetali, prodotti vegetali e altre voci si può istituire, conformemente al paragrafo 8, tenendo conto delle condizioni di produzione e di commercializzazione, un sistema che permetta di risalire, se necessario e per quanto possibile, alla loro origine.
7.
Gli Stati membri, nella misura in cui non vi sia da temere una diffusione di organismi nocivi, possono esonerare:
dalla registrazione prevista ai paragrafi 5 e 6, i piccoli produttori o trasformatori di cui la totalità della produzione e della vendita di vegetali, prodotti vegetali e altre voci sia destinata, per uso finale, sul mercato locale a persone che non siano impegnate professionalmente nella produzione di vegetali (spostamento locale), o
dall'ispezione ufficiale di cui ai paragrafi 5 e 6, lo spostamento locale di vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da persone così esentate.
Le disposizioni della presente direttiva concernenti lo spostamento locale sono riesaminate, anteriormente al 1o gennaio 1998, dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita.
8. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di applicazione concernenti:
condizioni meno rigorose quanto allo spostamento dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno di una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,
garanzie per lo spostamento di vegetali, prodotti vegetali e altre voci attraverso una zona protetta istituita per i medesimi nei confronti di uno o più organismi nocivi,
la frequenza e il calendario del controllo ufficiale comprese le azioni ulteriori di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera c),
gli obblighi dei produttori registrati di cui al paragrafo 5, quarto comma,
la specificazione dei prodotti di cui al paragrafo 6, nonché i prodotti per i quali è previsto il sistema di cui allo stesso paragrafo 6,
altri requisiti concernenti le deroghe di cui al paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la nozione di «piccoli produttori» e «mercato locale», nonché le relative procedure.
9. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 possono essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione di cui al paragrafo 5, terzo comma.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
1.
A decorrere dal 1o giugno 1993, ove si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, viene rilasciato un passaporto delle piante conformemente alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4 del presente articolo.
Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).
Se il controllo non riguarda condizioni attinenti a zone protette oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le suddette zone e il suo marchio è quello previsto per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).
2.
A decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi e rilasciato conformemente al paragrafo 1.
A decorrere dal 1o giugno 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non possono essere introdotti in una determinata zona protetta e non possono essere spostati se su di essi, sul loro imballagio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per tale zona, rilasciato conformemente al paragrafo 1. Il presente comma non si applica quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 8, per il trasporto attraverso le zone protette.
Il primo e il secondo comma non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
3. Un passaporto delle piante può, successivamente e in qualsiasi parte della Comunità, essere sostituito con un altro conformemente alle disposizioni seguenti:
la sostituzione di un passaporto delle piante può avvenire soltanto in caso o di ripartizione delle forniture, o di combinazione di varie forniture o delle loro parti, o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV, oppurre in altri casi specificati conformemente al paragrafo 4;
la sostituzione può aver luogo soltanto su richiesta di una persona fisica o giuridica, produttore o non produttore, iscritta in un registro ufficiale, conformemente alle disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma;
il passaporto sostitutivo può essere rilasciato soltanto dall'organismo ufficiale responsabile della regione nella quale è situata l'azienda richiedente e soltanto se si possono dare garanzie circa l'identità del prodotto interessato e l'assenza di rischi di infezioni dovute a organismi nocivi di cui agli allegati I e II, in seguito alla spedizione da parte del produttore;
la procedura di sostituzione è conforme alle disposizioni che possono essere adottate secondo il paragrafo 4;
il passaporto sostitutivo comporta un marchio speciale definito conformemente al paragrafo 4 e che contiene il numero del produttore d'origine o, in caso di cambiamento della situazione fitosanitaria, dell'operatore responsabile di questo cambiamento.
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:
le particolarità della procedura relativa al rilascio di passaporti delle piante, di cui al paragrafo 1,
le condizioni nelle quali può essere sostituito un passaporto delle piante, di cui al paragrafo 3, primo trattino;
le particolarità della procedura relativa al passaporto sostitutivo, di cui al paragrafo 3, terzo trattino,
il marchio speciale richiesto per il passaporto sostitutivo di cui al paragrafo 3, quinto trattino.
Art. 11
1. Qualora si ritenga, in esito al controllo previsto all'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, ed eseguito conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati del controllo, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il paragrafo 1 non si applica alla parte in questione.Può essere utilizzato un passaporto delle piante.
3.
In caso di applicazione del paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:
trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'appropriato passaporto delle piante conformemente all'articolo 10, se si ritiene che, come conseguenza del tratamento, siano soddisfatte le condizioni;
autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui non presentano rischi supplementari;
autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;
distruzione.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di applicazione concernenti:
le condizioni alle quali una o più misure suddette devono o non devono essere adottate,
le particolarità e condizioni che si riferiscono a tali misure.
4. In caso di applicazione del paragrafo 1, le attività del produttore sono totalmente o parzialmente sospese, finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Finché dura tale sospensione, l'articolo 10 non si applica.
5. Se si ritiene, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e sulla base di controllo ufficiale effettuato conformemente alle disposizioni del suddetto articolo, che i prodotti non sono esenti da organismi nocivi di cui agli allegati I e II, si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
Art. 12
1.
Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,
controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.
I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.
2.
I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.
3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.
4.
Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.
Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.
Art. 13
1.
Gli Stati membri provvedono a che:
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,
fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e
fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi,
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del «Codice doganale comunitario» e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto «Codice doganale comunitario», soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:
i)
che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e
che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e
che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e
ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del «certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi. Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione. In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione.
Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.
3.
Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.
Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.
Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4. Fatto salvo l'articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del «Codice doganale comunitario» o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.
Art. 13 bis
1.
a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:
i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure
ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.
b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:
i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);
ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e
iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.
2.
I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:
le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 6, oppure
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure
i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta
a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.
I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).
3.
Il «certificato fitosanitario» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle «organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.
Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.
Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.
Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.
4.
a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i «certificati fitosanitari» o i «certificati fitosanitari di riesportazione» per paesi terzi non aderenti alla CIPV.
b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.
c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari («paese di origine»).
d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci («paese di provenienza»).
5.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:
a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;
b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;
c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.
La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.
Art. 13 ter
1.
Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.
Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 4.
Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.
2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:
a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);
b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.
3.
Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.
Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di «piccoli quantitativi».
4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
5.
Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.
Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.
I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.
6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi competenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.