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Sez. 1, Sentenza n. 3 del 03/01/1962 (Rv. 250006 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1962-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250006-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*

Il giudice non puo rilevare d'ufficio le cause di interruzione e sospensione della prescrizione non opposte dalle parti, consistendo queste in elementi di fatto che spetta solo all'interessato di dedurre come cause produttive di quel determinato effetto giuridico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)