Sez. 1, Sentenza n. 3 del 03/01/1962 (Rv. 250006 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO.*
Il giudice non puo rilevare d'ufficio le cause di interruzione e sospensione della prescrizione non opposte dalle parti, consistendo queste in elementi di fatto che spetta solo all'interessato di dedurre come cause produttive di quel determinato effetto giuridico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)