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Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La ragioneria generale dello Stato e' alla diretta ed immediata dipendenza del Ministro delle finanze.

2. Ad essa e' preposto il ragioniere generale dello Stafo.

Art. 2

1. La ragioneria generale dello Stato comprende:

  1. 1) l'ispettorato generale di finanza;

  2. 2) l'ispettorato generale del bilancio;

  3. 3) l'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale;

  4. 4) l'ispettorato generale per gli affari economici e le ragionerie delle amministrazioni centrali;

  5. 5) le ragionerie coloniali;

  6. 6) gli uffici complementari occorrenti per tali servizi.

2. Dipendono dalla ragioneria generale dello Stato le ragionerie delle intendenze di finanza.

Art. 3

1. All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito di verificare:

  1. 1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;

  2. 2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;

  3. 3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.

2. A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.

3. Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.

4. L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:

  1. 1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti;

  2. 2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;

  3. 3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato;

  4. 4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.

5. Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.

Art. 4

1. L'ispettorato generale del bilancio provvede:

  1. a) alla preparazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, tenute alla presentazione di tali documenti finanziari alle Camere Legislative;

  2. b) alla preparazione degli atti per le variazioni al bilancio durante il corso della gestione;

  3. c) alla compilazione delle situazioni periodiche relative al bilancio;

  4. d) alla formazione del conto generale del patrimonio;

  5. e) alla revisione analitica delle assegnazioni di bilancio, col concorso delle ragionerie delle amministrazioni centrali, ai fini delle possibili iniziative dirette alla limitazione delle spese;

  6. f) all'esecuzione di studi e ricerche comparative su bilanci statali e di enti pubblici;

  7. g) alle trattazioni relative agli argomenti predetti,

Art. 5

1. L'ispettorato generale per gli ordinamenti del personale tratta gli affari relativi:

  1. a) agli ordinamenti ed ai trattamenti di attivita' e di quiescenza del personale di ruolo, civile e militare, compreso quello salariato, dipendente dalle amministrazioni ed aziende dello stato, anche a gestione autonoma;

  2. b) agli ordinamenti ed ai trattamenti del personale non di ruolo delle amministrazioni ed aziende predette, compreso quello salariato;

  3. c) ai provvedimenti relativi alle competenze di carattere accessorio ed eventuale assegnate ai personali predetti;

  4. d) agli ordinamenti ed ai trattamenti, economico, previdenziale e assistenziale del personale di enti autarchici o sottoposti alla vigilanza ed alla tutela dello Stato, da stabilirsi di concerto col Ministro delle finanze;

  5. e) alle questioni inerenti all'applicazione degli ordinamenti e provvedimenti di cui alle lettere precedenti.

Art. 6

1. L'ispettorato generale per gli affari economici provvede all'esame, e alla relativa trattazione, per i riflessi sulla finanza dello Stato:

  1. a) degli argomenti da discutersi presso gli organi corporativi;

  2. b) delle proposte relative alla previdenza ed assistenza sociale, e, in genere, alla legislazione del lavoro;

  3. c) dei documenti contabili da presentare alle Camere legislative ai termini dell'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per gli enti amministrativi, di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato;

  4. d) delle proposte aventi connessione con l'attivita' economica del Paese che possano implicare interventi finanziari diretti o indiretti a carico dello Stato;

  5. e) di tutte le proposte che possano determinare effetti sul bilancio dello Stato e non riguardino materie previste ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7

1. L'ispettorato generale di finanza sulla base degli accertamenti compiuti e' tenuto a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio,

Art. 8

1. Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.

2. La relazione e' comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze.

Art. 9

1. I ruoli stabiliti con le tabelle A e B allegate al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e successive variazioni, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui agli allegati I e II alla presente legge.

Art. 11

1. I posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale dell'ispettorato generale di finanza (tabella B dell'allegato I alla presente legge) possono, per esigenze di servizio da riconoscersi dal consiglio di amministrazione, essere conferiti, mediante promozioni, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, anche a funzionari del ruolo dei servizi centrali (tabella A dell'allegato I alla presente legge) e viceversa.

Art. 12

1. In relazione al disposto dell'articolo 28 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, con determinazione del Ministro delle finanze, su proposta del ragioniere generale dello Stato, possono, per esigenze di servizio, effettuarsi trasferimenti di funzionari dal ruolo di cui alla tabella A a quello di cui alla tabella B, dell'allegato I alla presente legge, o viceversa.2

Art. 13

1. Nella prima attuazione della presente legge il personale appartenente al ruolo di cui alla tabella A annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120 e' collocato, a giudizio insindacabile del Ministro delle finanze, con lo stesso grado rivestito e con la osservanza dell'attuale ordine di anzianita' nei ruoli di cui alle tabelle A e B dell'allegato I alla presente legge.

2. In corrispondenza ai posti che, tenuto anche conto del disposto dell'articolo 108 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, rimangano vacanti nei singoli gradi del ruolo di cui alla predetta tabella B, sono consentiti, per il primo collocamento di cui al precedente comma, altrettanti soprannumeri nei corrispondenti gradi del ruolo di cui alla tabella A del citato allegato I.

3. Le vacanze nel ruolo di cui alla tabella B possono essere coperte in relazione al graduale riassorbimento dei detti soprannumeri.

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dal primo comma del presente articolo il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge conserva ad ogni effetto giuridico ed economico le qualifiche e la posizione rivestite nel ruolo di cui alla tabella A annessa al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120.