Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 65 Potere di richiedere la fornitura di servizi e meccanismi
1.
Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di richiedere a un ente soggetto a risoluzione o a un’entità del gruppo di tale ente, di fornire i servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.
Il primo comma si applica anche qualora l’ente soggetto a risoluzione o l’entità pertinente del gruppo sia soggetto/a a procedura ordinaria d’insolvenza.
2. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità di risoluzione dispongano del potere di obbligare le entità del gruppo stabilite nel loro territorio a rispettare gli obblighi che autorità omologhe di altri Stati membri hanno imposto loro a norma del paragrafo 1.
3. I servizi e i meccanismi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono circoscritti ai servizi e dispositivi operativi e non includono alcuna forma di sostegno finanziario.
4. I servizi e i meccanismi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono forniti alle seguenti condizioni:
a) alle stesse condizioni, se i servizi e i meccanismi erano forniti, in forza di un accordo, all’ente soggetto a risoluzione immediatamente prima dell’avvio dell’azione di risoluzione per la durata di tale accordo;
b) a condizioni ragionevoli, in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.
5. Entro IL 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare l’elenco minimo di servizi o meccanismi necessari per consentire al ricevente di esercitare efficacemente l’attività che gli è stata ceduta.
Art. 66 Potere di dare esecuzione alle misure di gestione o di prevenzione delle crisi disposte da altri Stati membri
1. Gli Stati membri assicurano che, se la cessione di azioni, di altri titoli di proprietà o di attività, diritti e passività comprende attività ubicate in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione ovvero comprende diritti o passività ai sensi del diritto di uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di risoluzione, la cessione sia effettuata in tale altro Stato membro ovvero ai sensi della sua normativa.
2. Gli Stati membri forniscono all’autorità di risoluzione che ha effettuato o intende effettuare la cessione tutta l’assistenza ragionevolmente possibile affinché le azioni o gli altri titoli di proprietà ovvero le attività, diritti e passività siano ceduti al ricevente in conformità delle disposizioni applicabili del diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che nessuna disposizione di legge dello Stato membro in cui le attività sono ubicate o della legge che disciplina le azioni, altri titoli di proprietà, i diritti o le passività conferisca agli azionisti, ai creditori e terzi interessati dalla cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti e passività di cui al paragrafo 1 il diritto di impedire, contestare o annullare la cessione.
4.
Se l’autorità di risoluzione di uno Stato membro (Stato membro A) esercita i poteri di svalutazione o di conversione, anche in relazione a strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 59, e le passività sottoponibili al bail-in o gli strumenti di capitale pertinenti dell’ente soggetto a risoluzione comprendono:
a) strumenti o passività disciplinati dal diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione (Stato membro B);
b) passività dovute a creditori situati nello Stato membro B.
Lo Stato membro B provvede a che il valore nominale di tali passività o strumenti sia svalutato, o le passività o strumenti siano convertiti, in conformità dell’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione da parte dell’autorità di risoluzione dello Stato membro A.
5. Gli Stati membri provvedono a che i creditori interessati dall’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui al paragrafo 4 non abbiano il diritto, in applicazione di una disposizione legislativa dello Stato membro B, di contestare la svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero, secondo il caso, la sua conversione.
6. Ciascuno Stato membro assicura che gli elementi seguenti siano determinati conformemente al diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione:
a) diritto degli azionisti, dei creditori e dei terzi di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la cessione di azioni, altri titoli di proprietà o attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) diritto dei creditori di contestare, presentando ricorso a norma dell’articolo 85, la svalutazione o la conversione del valore nominale di uno strumento o di una passività di cui al presente articolo, paragrafo 4, lettera a) o b);
c) le salvaguardie per le cessioni parziali, di cui al capo VII, in relazione ad attività, diritti o passività di cui al paragrafo 1.
Art. 67 Potere riguardo ad attività, diritti, passività, azioni e altri titoli di proprietà ubicati in paesi terzi
1. Gli Stati membri provvedono a che, laddove l’azione di risoluzione comporti iniziative riguardo alle attività ubicate in un paese terzo ovvero azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, le autorità di risoluzione possono esigere che:
a) l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione e il ricevente adottino tutte le misure necessarie affinché la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;
b) l’amministratore, il curatore o altra persona che esercita il controllo sull’ente soggetto a risoluzione detenga le azioni, altri titoli di proprietà, le attività o i diritti ovvero ad assolvere le passività per conto del ricevente fino a che la cessione, la svalutazione, la conversione o l’azione acquistino efficacia;
c) le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal ricevente per attuare le misure di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), siano coperte con qualsiasi delle modalità di cui all’articolo 37, paragrafo 7.
2. Qualora l’autorità di risoluzione valuti che, nonostante tutte le misure necessarie adottate dall’amministratore, dal ricevente o da altre persone conformemente al paragrafo 1, lettera a), è estremamente improbabile che il trasferimento, la conversione o l’azione acquisti efficacia riguardo a talune attività ubicate in un paese terzo o talune azioni, altri titoli di proprietà, diritti o passibilità ai sensi del diritto di un paese terzo, l’autorità di risoluzione non procede con il trasferimento, alla svalutazione, alla conversione o all’azione. Se ha già ordinato il trasferimento, la svalutazione, la conversione o l’azione, tale ordine è nullo nei confronti delle attività, delle azioni, dei titoli di proprietà, dei diritti o delle passività in questione.
Art. 68 Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione
1.
Una misura di prevenzione o una misura di gestione della crisi, adottata in relazione a un’entità ai sensi della presente direttiva, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente legato all’applicazione di tale misura, non è di per sé considerata, nell’ambito di un contratto stipulato dall’entità, come evento determinante l’escussione della garanzia ai sensi della direttiva 2002/47/CE, né come procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, posto che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.
Inoltre, una misura di prevenzione o la misura di gestione della crisi non è di per sé considerata come evento determinante l’escussione della garanzia, né come procedura di insolvenza ai sensi di un contratto stipulato da:
a) una filiazione dell’ente comprendente obblighi che sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’impresa madre o da un’entità del gruppo; o
b) un’entità dello stesso gruppo dell’ente comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
2. Se la procedura di risoluzione di un paese terzo è riconosciuta conforme all’articolo 94, o altrimenti se un’autorità di risoluzione lo decide, tale procedure costituisce una misura di gestione della crisi ai fini del presente articolo.
3. A condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:
a) esercitare alcun diritto di estinzione, sospensione, modifica, netting o compensazione, anche in relazione a un contratto stipulato da:
i) una filiazione, i cui obblighi sono garantiti o altrimenti sostenuti da un’entità del gruppo;
ii) un’entità del gruppo comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci;
b) entrare in possesso di beni dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci, esercitare un controllo o far valere una garanzia su di essi;
c) incidere sui diritti contrattuali dell’ente o dell’entità interessato/a di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o un’entità del gruppo in relazione a un contratto comprendente disposizioni in materia di inadempimenti reciproci.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di una persona di avviare una delle iniziative di cui al paragrafo 3, qualora il diritto in questione sorga in virtù di un evento diverso dalla misura di prevenzione della crisi, dalla misura di gestione della crisi o dal verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all’applicazione di tale misura.
5. Una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 33 bis, 69 o 70 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 71 paragrafo 1.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si considerano norme di applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio10.
Art. 69 Potere di sospendere taluni obblighi
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte.
2. Nel caso in cui si fosse dovuto adempiere a un obbligo di pagamento o di consegna nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna si applica immediatamente dopo la scadenza del periodo di sospensione.
3. Se gli obblighi di pagamento o di consegna di un ente soggetto a risoluzione a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna delle controparti dell’ente soggetto a risoluzione in virtù di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.
4. Le sospensioni ai sensi del paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:
a) dei sistemi e degli operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;
b) di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;
c) delle banche centrali.
5.
Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione ai depositi ammissibili definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.
Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.
Art. 70 Potere di limitare l’opponibilità dei diritti di garanzia
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di limitare, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di restrizione ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, l’opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti di un ente soggetto a risoluzione in relazione alle sue attività.
2. Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispetto a uno o più dei seguenti elementi:
a) i diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;
b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; e
c) le banche centrali, in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.
3. Nei casi in cui si applica l’articolo 80, le autorità di risoluzione provvedono a che le limitazioni imposte mediante il potere di cui al presente articolo, paragrafo 1, siano coerenti per tutte le entità del gruppo in relazione alle quali è stata avviata un’azione di risoluzione.
4. Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Art. 71 Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell’autorità di risoluzione dell’ente, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali.
2.
Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere i diritti di recesso di una parte di un contratto con una filiazione di un ente soggetto a risoluzione se:
a) gli obblighi di cui a tale contratto sono garantiti o altrimenti sostenuti dall’ente soggetto a risoluzione;
b) i diritti di recesso di cui a tale contratto si basano esclusivamente sull’insolvenza o sulla situazione finanziaria dell’ente soggetto a risoluzione; e
c) qualora sia stato esercitato o possa essere esercitato il potere di cessione in relazione all’ente soggetto a risoluzione:
i) tutte le attività e passività della filiazione connessa a tale contratto sono state cedute o possono essere cedute al ricevente e da esso assunte; oppure
ii) l’autorità di risoluzione tutela altrimenti tali obbligazioni in modo adeguato.
La sospensione decorre dalla pubblicazione di un avviso ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro in cui è stabilito l’ente soggetto a risoluzione, del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
3. Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano:
a) ai sistemi o agli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;
b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; o
c) alle banche centrali.
4. Una persona può esercitare il diritto di recesso in virtù di un contratto prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1 o 2 se riceve dall’autorità di risoluzione un avviso in cui è precisato che i diritti e le passività coperti dal contratto non sono:
a) ceduti a un’altra entità; oppure
b) soggetti a svalutazione o a conversione al momento dell’applicazione dello strumento del bail-in, conformemente all’articolo 43, paragrafo 2, lettera a).
5. Laddove l’autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere i diritti di recesso di cui al presente articolo, paragrafo 1 o 2, e se non è stato dato alcun avviso di cui al presente articolo, paragrafo 4, tali diritti possono essere esercitati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’articolo 68, come segue:
a) se i diritti e le passività contemplati dal contratto sono stati ceduti a un’altra entità, una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto soltanto se è in corso o si verifica successivamente un evento determinante l’escussione della garanzia da parte dell’entità ricevente;
b) se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nell’ente soggetto a risoluzione e l’autorità di risoluzione non ha applicato a tale contratto lo strumento del bail-in a norma dell’articolo 43, paragrafo 2, lettera a), una controparte può esercitare i diritti di recesso a norma delle clausole di tale contratto alla scadenza di una sospensione di cui al paragrafo 1.
6. Nell’esercizio di un potere di cui al presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell’impatto che l’esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
7.
Le autorità competenti o le autorità di risoluzione possono imporre all’ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari.
Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità di risoluzione, i repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti o delle autorità di risoluzione per permettere loro di assolvere alle rispettive responsabilità e ai rispettivi mandati conformemente all’articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012.
8.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare i seguenti elementi ai fini del paragrafo 7:
a) un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nelle documentazione particolareggiata; e
b) circostanze in cui imporre l’obbligo.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 71 bis Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione
1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo, clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71, e riconoscono di essere vincolate ai requisiti di cui all'articolo 68.
2.
Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri nell'Unione di garantire che le loro filiazioni di paesi terzi includano, nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi dell'impresa madre nell'Unione, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio precoci dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.
Il requisito di cui al primo comma può applicarsi in relazione a filiazioni di paesi terzi che sono:
a) enti creditizi;
b) imprese di investimento (o che sarebbero imprese di investimento se avessero una sede legale nello Stato membro interessato); o
c) enti finanziari.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che:
a) introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;
b) prevedono l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbe l'articolo 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro.
4. Il fatto che un ente o un'entità non includa la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione applichi i poteri di cui agli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71 rispetto a tali contratti finanziari.
5.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente il contenuto della clausola richiesta al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti e delle entità.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 72 Esercizio dei poteri di risoluzione
1.
Gli Stati membri provvedono a che, al fine di avviare un’azione di risoluzione, le autorità di risoluzione siano in grado di esercitare un controllo sull’ente soggetto a risoluzione, in modo da:
a) fare funzionare e dirigere le attività e i servizi dell’ente soggetto a risoluzione esercitando tutti i poteri dei suoi azionisti e dell’organo di amministrazione; e
b) gestirne e smaltirne le attività e i beni.
Il controllo di cui al primo comma può essere esercitato direttamente dall’autorità di risoluzione o indirettamente da una o più persone da questa nominata/e. Gli Stati membri assicurano che i diritti di voto conferiti dalle azioni o da altri titoli di proprietà dell’ente soggetto a risoluzione non possano essere esercitati durante il periodo di risoluzione.
2. Fatto salvo l’articolo 85, paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione siano in grado di avviare un’azione di risoluzione mediante un provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali, senza esercitare il controllo sull’ente soggetto a risoluzione.
3. Le autorità di risoluzione decidono in ciascun caso particolare dell’opportunità di attuare l’azione di risoluzione servendosi dei mezzi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi della risoluzione e dei principi generali che la disciplinano, delle circostanze specifiche dell’ente soggetto a risoluzione in questione e della necessità di agevolare un’efficace risoluzione dei gruppi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione non sono considerate amministratori ombra o amministratori di fatto ai sensi del diritto nazionale.
Capo VII. Salvaguardie
Art. 73 Trattamento di azionisti e creditori in caso di cessione parziale e applicazione dello strumento del bail-in
Gli Stati membri assicurano che, in caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione e in particolare ai fini dell’articolo 75:
a) tranne nei casi in cui si applica la lettera b), quando le autorità di risoluzione procedono a una cessione solo parziale di diritti, attività e passività dell’ente soggetto a risoluzione, gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti ricevono, a soddisfazione dei loro crediti, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente prima della cessione al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’articolo 82;
b) quando le autorità di risoluzione applicano lo strumento del bail-in, gli azionisti e creditori i cui crediti sono stati svalutati o convertiti in titoli azionari non subiscono perdite superiori a quelle che avrebbero subito se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza immediatamente al momento in cui è stata adottata la decisione di cui all’articolo 82.
Art. 74 Valutazione della differenza di trattamento
1. Al fine di valutare se gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto un trattamento migliore nel caso in cui l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, anche ma non esclusivamente ai fini dell’articolo 73, gli Stati membri provvedono a che una persona indipendente effettui una valutazione il più presto possibile dopo l’avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione. Detta valutazione è distinta da quella effettuata a norma dell’articolo 36.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 accerta:
a) il trattamento, o la pertinente garanzia di deposito che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;
b) il trattamento effettivo che azionisti e i creditori hanno ricevuto nell’ambito della risoluzione dell’ente soggetto a risoluzione; e
c) le eventuali differenze fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).
3. La valutazione:
a) presuppone che l’ente soggetto a risoluzione interessato dall’azione o dalle azioni di risoluzione, sarebbe stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82;
b) presuppone che l’azione o le azioni di risoluzione non siano state effettuate;
c) prescinde dall’eventuale fornitura di sostegno finanziario pubblico straordinario all’ente soggetto a risoluzione.
4.
L’ABE può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia di esecuzione della valutazione di cui al presente articolo, in particolare la metodologia di valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente soggetto a risoluzione fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza all’atto di adozione della decisione di cui all’articolo 82.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 75 Salvaguardia per azionisti e creditori
Gli Stati membri provvedono a che, qualora dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 74 emerga che qualsiasi azionista o creditore di cui all’articolo 73, o il sistema di garanzia dei depositi conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza, essi abbiano il diritto a incassare la differenza dai meccanismi di finanziamento della risoluzione.
Art. 76 Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
1. Gli Stati membri provvedono a che le tutele specificate nel paragrafo 2 si applichino nelle circostanze seguenti:
a) quando un’autorità di risoluzione trasferisce solo una parte delle attività, dei diritti o delle passività da un ente soggetto a risoluzione a un’altra entità oppure, nell’ambito dell’applicazione di uno strumento di risoluzione, da un ente-ponte o veicolo di gestione delle attività a un’altra persona;
b) quando un’autorità di risoluzione esercita i poteri specificati all’articolo 64, paragrafo 1, lettera f).
2.
Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei seguenti accordi e delle relative controparti:
a) accordi di garanzia, in cui una persona ha, a titolo di garanzia, un interesse reale o contingente nelle attività o nei diritti soggetti a cessione, indipendentemente dal fatto che tale interesse sia garantito da attività o diritti specifici o da una garanzia generale (floating charge) o meccanismo analogo;
b) contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà in virtù dei quali la garanzia reale a garanzia o copertura dell’adempimento di obblighi specifici è costituita da un trasferimento della piena proprietà di attività dal fornitore al beneficiario della garanzia, secondo condizioni per cui il beneficiario della garanzia cede le attività in caso di adempimento di detti obblighi specifici;
c) accordi di compensazione in virtù dei quali due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’ente soggetto a risoluzione e una controparte possono essere compensati reciprocamente;
d) accordi di netting;
e) obbligazioni garantite;
f) contratti di finanza strutturata, comprese le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell’accordo o da un fiduciario, agente o rappresentante designato.
La forma di tutela adeguata alle classi di accordi di cui al presente paragrafo, lettere da a) a f), è ulteriormente precisata negli articoli da 77 a 80 ed è sottoposta alle limitazioni previste negli articoli da 68 a 71.
3. L’obbligo previsto al paragrafo 2 si applica indipendentemente dal numero di parti associate agli accordi e dal fatto che gli accordi:
a) siano conclusi per contratto, trust o altro mezzo ovvero emergano automaticamente per effetto di legge;
b) emergano in virtù del diritto di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ne siano disciplinati del tutto o in parte.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 115, per specificare ulteriormente le classi di accordi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo, paragrafo 2, lettere da a) a f).
Art. 77 Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, contratti di compensazione e accordi di netting
1.
Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata per i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, per i contratti di compensazione e per gli accordi di netting, in modo da impedire la cessione di alcuni, ma non tutti, i diritti e passività tutelati in virtù di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, di un contratto di compensazione o di un accordo di netting fra l’ente soggetto a risoluzione e un’altra persona e la modifica o estinzione dei diritti e passività tutelati in virtù di un siffatto contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, contratto di compensazione o accordo di netting, mediante l’esercizio dei poteri accessori.
Ai fini del primo comma, i diritti e le passività devono essere considerati tutelati in virtù di un accordo siffatto se le parti dell’accordo hanno diritto alla compensazione o al netting di detti diritti e passività.
2. In deroga al paragrafo 1 e, ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:
a) cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e
b) cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.
Art. 78 Tutela degli accordi di garanzia
1. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata delle passività garantite in virtù di un accordo di garanzia, al fine di impedire:
a) la cessione di attività con cui è garantita la passività, salvo se questa e il beneficio della garanzia siano anch’essi ceduti;
b) la cessione di una passività garantita, salvo se anche il beneficio della garanzia è ceduto;
c) la cessione del beneficio della garanzia, salvo se anche la passività garantita è ceduta; o
d) la modifica o l’estinzione di un accordo di garanzia mediante l’esercizio dei poteri accessori, se l’effetto di tale modifica o estinzione è far cessare la garanzia della passività.
2. In deroga al paragrafo 1 e ove necessario al fine di garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:
a) cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo; e
b) cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.
Art. 79 Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite
1. Gli Stati membri provvedono a una tutela adeguata dei contratti di finanza strutturata, compresi gli accordi di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine di impedire:
a) la cessione di parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte;
b) l’estinzione o la modifica, mediante l’esercizio dei poteri accessori, delle attività, dei diritti e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata, compresi gli accordi previsti all’articolo 76, paragrafo 2, lettere e) ed f), di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte.
2. In deroga al paragrafo 1 e ove ciò sia necessario per garantire la disponibilità dei depositi protetti, l’autorità di risoluzione ha la facoltà di:
a) cedere i depositi protetti che sono parte di qualsiasi accordo menzionato al paragrafo 1, senza cedere altre attività, diritti o passività che fanno parte dello stesso accordo, nonché
b) cedere, modificare o estinguere le attività, i diritti o le passività in parola senza cedere i depositi protetti.
Art. 80 Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
1. Gli Stati membri provvedono a che l’applicazione di uno strumento di risoluzione non incida sul funzionamento e sulle regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, laddove l’autorità di risoluzione:
a) ceda a un’altra entità una parte, ma non la totalità, delle attività, dei diritti o delle passività di un ente soggetto a risoluzione; o
b) eserciti i poteri a norma dell’articolo 64 per cancellare o modificare le clausole di un contratto di cui l’ente soggetto a risoluzione è parte o per sostituire un ricevente come parte.
2. In particolare, la cessione, il fatto di porre fine o la modifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, non revoca un ordine di trasferimento in violazione dell’articolo 5 della direttiva 98/26/CE né modifica o nega l’esecutività degli ordini di trasferimento e del netting a norma degli articoli 3 e 5 di tale direttiva, l’uso di fondi, titoli o facilitazioni di credito a norma dell’articolo 4 della medesima o la tutela dei titoli dati in garanzia a norma dell’articolo 9 della medesima.
Capo VIII. Obblighi procedurali
Art. 81 Obblighi di notifica
1. Gli Stati membri esigono che l’organo di amministrazione dell’ente o di qualsiasi entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), informi l’autorità competente quando reputa che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4.
2. Le autorità competenti comunicano alle pertinenti autorità di risoluzione le eventuali notifiche ricevute a norma del presente articolo, paragrafo 1, così come le eventuali misure di prevenzione delle crisi o le azioni di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all’ente o all’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva.
3. Laddove stabilisca che l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente o l’autorità di risoluzione comunica senza indugio quanto stabilito alle autorità seguenti, qualora distinte:
a) l’autorità di risoluzione competente per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
b) l’autorità competente per l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
c) l’autorità competente di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
d) l’autorità di risoluzione di una succursale dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);
e) la banca centrale;
f) il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio è affiliato/a ove necessario per abilitare le funzioni del sistema di garanzia dei depositi da assolvere;
g) l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione ove necessario per abilitare le funzioni dei meccanismi di finanziamento della risoluzione da assolvere;
h) ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;
i) il ministero competente;
j) l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è soggetto/a a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE;
k) il CERS e l’autorità macroprudenziale nazionale designata.
4. Nel caso in cui la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere f) e g), non garantisca il livello di riservatezza opportuno, l’autorità competente, oppure l’autorità di risoluzione, stabilisce procedure di comunicazione alternative per conseguire gli stessi obiettivi, assicurando al contempo il livello di riservatezza opportuno.
Art. 82 Decisione dell’autorità di risoluzione
1. Quando riceve dall’autorità competente una comunicazione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, o su propria iniziativa, l’autorità di risoluzione stabilisce, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 1, e dell’articolo 33, se le condizioni di cui al paragrafo in parola sono soddisfatte dall’ente o dall’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione.
2. La decisione che sancisce l’adozione o meno di azioni di risoluzione relativamente a un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), contiene le informazioni seguenti:
a) i motivi della decisione, anche quanto è stato stabilito riguardo all’eventuale soddisfacimento da parte dell’ente delle condizioni di risoluzione,
b) l’azione che l’autorità di risoluzione intende adottare, anche, se del caso, la decisione di presentare una domanda di liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 9, dal diritto nazionale.
3.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le procedure e il contenuto inerenti agli obblighi seguenti:
a) notifiche di cui all’articolo 81, paragrafi 1, 2 e 3;
b) avviso di sospensione di cui all’articolo 83.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 83 Obblighi procedurali delle autorità di risoluzione
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione adempiano agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 non appena ragionevolmente possibile dopo l’avvio di un’azione di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione informa l’ente soggetto a risoluzione e le seguenti autorità, qualora distinte:
a) l’autorità competente per l’ente soggetto a risoluzione;
b) l’autorità competente di una succursale dell’ente soggetto a risoluzione;
c) la banca centrale;
d) il sistema di garanzia dei depositi cui l’ente creditizio soggetto a risoluzione è affiliato;
e) l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione;
f) ove applicabile, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo;
g) il ministero competente;
h) l’autorità di vigilanza su base consolidata, se l’ente soggetto a risoluzione è sottoposto a vigilanza su base consolidata a norma del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE;
i) l’autorità macroprudenziale nazionale designata e il CERS;
j) la Commissione, la Banca centrale europea, l’ESMA, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) («EIOPÀ»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 e l’ABE;
k) se l’ente soggetto a risoluzione è un ente ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 98/26/CE, gli operatori dei sistemi a cui partecipa.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 include una copia di qualsiasi provvedimento o strumento attraverso il quale i poteri pertinenti sono esercitati, con l’indicazione della data a decorrere dalla quale l’azione o le azioni di risoluzione acquistano efficacia.
4. L’autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicata una copia del provvedimento o dello strumento mediante il quale l’azione di risoluzione è avviata oppure un avviso che riassume gli effetti di tale azione, in particolare sui clienti al dettaglio e, se del caso, i termini e il periodo della sospensione o della restrizione di cui agli articoli 69, 70 e 71, attraverso:
a) il proprio sito Internet ufficiale;
b) il sito Internet dell’autorità competente, se diversa dall’autorità di risoluzione, e il sito Internet dell’ABE;
c) il sito Internet dell’ente soggetto a risoluzione;
d) se le azioni, altri titoli di proprietà o titoli di debito dell’ente soggetto a risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative all’ente soggetto a risoluzione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11.
5. Se le azioni, i titoli di proprietà o di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l’autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova degli strumenti di cui al paragrafo 4 siano trasmessi agli azionisti e creditori dell’ente soggetto a risoluzione, noti tramite i registri o le banche dati dell’ente stesso che sono a disposizione dell’autorità di risoluzione.
Art. 84 Riservatezza
1. Sono vincolate dagli obblighi del segreto professionale le persone seguenti:
a) autorità di risoluzione;
b) autorità competenti e ABE;
c) ministeri competenti;
d) amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma della presente direttiva;
e) potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuta in preparazione dell’uso dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;
f) revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dall’autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);
g) organismi di gestione dei sistemi di garanzia dei depositi;
h) organi che amministrano sistemi di indennizzo degli investitori;
i) l’organo responsabile dei meccanismi di finanziamento della risoluzione;
j) banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;
k) un ente-ponte o un veicolo di gestione delle attività;
l) qualsiasi altra persona che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a persone di cui alle lettere da a) a k);
m) l’alta dirigenza, i membri dell’organo di amministrazione e i dipendenti degli organismi o delle entità di cui alle lettere da a) a k) prima, durante o dopo la loro nomina.
2. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, le persone elencate al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h), j) e k), provvedono a che vi siano norme interne vigenti, ivi comprese norme per garantire la segretezza delle informazioni unicamente tra le persone direttamente coinvolte nel processo di risoluzione.
3.
Fatta salva la valenza generale degli obblighi di cui al paragrafo 1, alle persone ivi citate è fatto divieto di rivelare informazioni riservate ricevute nel corso di attività professionali oppure provenienti da un’autorità competente o un’autorità di risoluzione in relazione alle sue funzioni a norma della presente direttiva, a qualsiasi persona o autorità non operante nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva, se non in forma sommaria o aggregata, affinché non si possano individuare i singoli enti o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o previo accordo espresso dell’autorità ovvero dell’ente o dell’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha fornito le informazioni.
Gli Stati membri provvedono a che non siano divulgate informazioni riservate dalle persone di cui al paragrafo 1 e che siano valutati gli eventuali effetti della divulgazione sull’interesse pubblico relativamente alla politica finanziaria, monetaria o economica, sugli interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, sulle finalità delle ispezioni, sulle indagini e sugli audit.
La procedura di verifica degli effetti della divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti di un’eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi al piano di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 5, 7, 10, 11 e 12 e all’esito di eventuali valutazioni effettuate a norma degli articoli 6, 8 e 15.
La responsabilità civile delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1 è contemplata in caso di violazione dei requisiti di cui al presente articolo, in conformità del diritto nazionale.
4. Il presente articolo non osta a che:
a) i dipendenti e gli esperti degli organismi o delle entità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a j), condividano informazioni tra loro in seno a ciascun organismo o entità; oppure
b) le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità competenti dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, sistemi di garanzia dei depositi, sistemi di indennizzo degli investitori, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’ABE, o, fatto salvo l’articolo 98, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione, o, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.
5. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni con chiunque dei seguenti:
a) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione;
b) commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altri organismi di indagine nel loro Stato membro, alle opportune condizioni; e
c) autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità degli Stati membri responsabili per mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario, e persone responsabili per l’effettuazione di revisioni legali;
6. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.
7. Entro il 3 luglio 2015, l’ABE emana orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sommaria o aggregata ai fini del paragrafo 3.