Sez. 4, Sentenza n. 3597 del 12/02/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 212992 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - SANZIONI SOSTITUTIVE | Pena pecuniaria - Ammissibilità - Sussistenza.
TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - SANZIONI SOSTITUTIVE
Anche all'imputato minorenne è possibile applicare la pena pecuniaria in sostituzione delle pene detentive brevi (fino a tre mesi) in base all'art. 53 legge n. 689 del 1981. Infatti, l'art. 30 delle nuove disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni non ha dettato una disciplina interamente sostitutiva delle disposizioni fissate per i maggiorenni ma s'è limitato ad ampliare la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata elevando il tetto della pena detentiva da un anno a sei mesi a due anni.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)