Sez. 1, Sentenza n. 40992 del 14/10/2008 Cc. (dep. 03/11/2008) Rv. 241430 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Presupposti per la concessione - Previa esperienza estramuraria del condannato - Rilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La semilibertà, in quanto misura alternativa alla detenzione che consente al detenuto di trascorrere parte del giorno all'esterno, sia pure in attività lavorative e risocializzanti, non può essere deliberata se non all'esito di previe e positive esperienze di concessioni all'esterno meno significative (nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva motivato la reiezione dell'istanza con la mancata fruizione dei permessi-premio da parte del detenuto).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)