Sez. 1, Sentenza n. 873 del 22/05/1968 Ud. (dep. 28/09/1968) Rv. 109193 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE - OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO.*
Il termine di prescrizione per il reato di omessa dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare decorre non gia dalla scadenza del termine fissato per la presentazione di detta dichiarazione, ma dalla data in cui e divenuto definitivo l'accertamento del tributo. Cio perche l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, stabilisce che l'Azione penale, per i reati previsti dalle leggi sui Tributi diretti, ha corso dopo che l'accertamento del tributo stesso sia divenuto definitivo. Detta norma contiene una disposizione di carattere eccezionale, che deroga alla legge comune in materia di prescrizione e prevale, pertanto, su quest'ultima in virtu del principio enunciato dall'art. 15 cod.pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)