Sez. 1, Sentenza n. 2451 del 07/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179957 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - EMISSIONE DI UN SECONDO PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - NOTIZIA DI FATTO REATO - REATO DIVERSO E SUCCESSIVO ALLA CATTURA - DOVERI DEL GIUDICE - EMISSIONE DEL NUOVO MANDATO DI CATTURA - COLPEVOLE INERZIA DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PROTRAZIONE DELLA DETENZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - EMISSIONE DI UN SECONDO PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO - NOTIZIA DI FATTO REATO - REATO DIVERSO E SUCCESSIVO ALLA CATTURA - DOVERI DEL GIUDICE - EMISSIONE DEL NUOVO MANDATO DI CATTURA - COLPEVOLE INERZIA DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITÀ DELLA PROTRAZIONE DELLA DETENZIONE.*
Ai fini del computo dei termini della custodia preventiva, nel caso di emissione di un nuovo provvedimento restrittivo che riguardi un fatto diverso da quello per il quale l'imputato già si trova in custodia cautelare, e non concorrente formalmente con esso, la decorrenza dei termini rispetto al nuovo reato ha inizio, di regola, dal giorno della notificazione del relativo provvedimento di cattura (art. 271 comma secondo cod. proc. pen.), salvo ove si riscontri una colpevole inerzia dell'autorità inquirente o, comunque, un ingiustificato ritardo nel procedere alla nuova contestazione, nel quel caso il termine decorre dalla data (che è compito del giudice di merito determinare con la maggiore approssimazione possibile), in cui l'inquirente avrebbe potuto e dovuto emettere il nuovo titolo di custodia. Tale data non può identificarsi con quella di acquisizione della notitia criminis intero al fine di stabilire se il ritardo della nuova contestazione sia o meno giustificato, occorre tener conto non solo del tempo necessario per l'elaborazione delle suddette notizie e per la definizione giuridica del fatto, ma anche di quello occorrente per verificare l'esistenza di un adeguato supporto indiziario, tale da legittimare l'ulteriore restrizione della libertà personale - la relativa valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, se congruamente motivato non è sindacabile in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)