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Codice civile

Testo vigente

Art. 2002 Documenti di legittimazione e titoli impropri

1. Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Capo II. Dei titoli al portatore

Art. 2003 Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

1. Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

2. Il possessore del titolo al portatore e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Art. 2004 Limitazione della liberta' di emissione

1. Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non puo' essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 2005 Titolo deteriorato

1. Il possessore di un titolo deteriorato che non sia piu' idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile, ha diritto di ottenere dall'emittente un titolo equivalente, verso la restituzione del primo e il rimborso delle spese.

Art. 2006 Smarrimento e sottrazione del titolo

1. Salvo disposizioni di leggi speciali, non e' ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

2. Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.

3. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto e' liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.

4. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante puo' essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.

5. E' salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

Art. 2007 Distruzione del titolo

1. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

2. Le spese sono a carico del richiedente.

3. Se la prova della distruzione non e' raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Capo III. Dei titoli all'ordine

Art. 2008 Legittimazione del possessore

1. Il possessore di un titolo all'ordine e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate.

Art. 2009 Forma della girata

1. La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

2. E' valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario.

3. La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 2010 Girata condizionale o parziale

1. Qualsiasi condizione apposta alla girata si ha come non scritta.

2. E' nulla la girata parziale.

Art. 2011 Effetti della girata

1. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

2. Se il titolo e' girato in bianco, il possessore puo' riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero puo' girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Art. 2012 Obblighi del girante

1. Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non e' obbligato per l'inadempimento della prestazione da parte dell'emittente.

Art. 2013 Girata per incasso o per procura

1. Se alla girata e' apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non puo' girare il titolo, fuorche' per procura.

2. L'emittente puo' opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

3. L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacita' del girante.

Art. 2014 Girata a titolo di pegno

1. Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione di pegno, il giratario puo' esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

2. L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le eccezioni fondate sui propri rapporti personali col girante, a meno che il giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno dell'emittente.

Art. 2015 Cessione del titolo all'ordine

1. L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione.

Art. 2016 Procedura d'ammortamento

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore puo' farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e' pagabile.

2. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.

3. Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e' ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

4. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.

5. Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.

Art. 2017 Opposizione del detentore

1. L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

2. L'opposizione non e' ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

3. Se l'opposizione e' respinta, il titolo e' consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.

Art. 2018 Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione

1. Durante il termine stabilito dall'art. 2016, il ricorrente puo' compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e' scaduto o pagabile a vista, puo' esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 2019 Effetti dell'ammortamento

1. Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016, il titolo non ha piu' efficacia, salve le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto l'ammortamento.

2. Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, puo' esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, puo' ottenere un duplicato.

Art. 2020 Leggi speciali

1. Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.

Capo IV. Dei titoli nominativi

Art. 2021 Legittimazione del possessore

1. Il possessore di un titolo nominativo e' legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.

Art. 2022 Trasferimento

1. Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro.

2. Colui che chiede l'intestazione del titolo a favore di un'altra persona, o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria identita' e la propria capacita' di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio. Se l'intestazione o il rilascio e' richiesto dall'acquirente, questi deve esibire il titolo e dimostrare il suo diritto mediante atto autentico.

3. Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilita' dell'emittente.

4. L'emittente che esegue il trasferimento nei modi indicati dal presente articolo e' esonerato da responsabilita', salvo il caso di colpa.