Sez. 2, Sentenza n. 16633 del 03/07/2013 (Rv. 626851 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Preliminare di vendita immobiliare ad effetti anticipati - Scioglimento ex art. 72 legge fall. - Azione del curatore per il rilascio dell'immobile - Litisconsorzio fra i promissari acquirenti - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
Quando la domanda di rilascio immobiliare presuppone l'accertamento del legittimo esercizio del diritto potestativo del fallimento di sciogliersi da un preliminare di vendita ad effetti anticipati, ai sensi dell'art. 72 legge fall., ricorre il litisconsorzio necessario fra tutti i promissari acquirenti, detentori dell'immobile, non potendo lo scioglimento contrattuale essere limitato ad uno solo di essi, tenuto conto dell'inscindibilità della prestazione traslativa dedotta nel preliminare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)