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Sez. U, Ordinanza n. 23511 del 19/07/2026 (Rv. 679476-01)

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 - Mera iscrizione in albo professionale - Configurabilità - Svolgimento di altra attività continuativamente o professionalmente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679476-01

AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE

In tema di professione forense, per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F., il quale aveva affermato che l'iscrizione all'albo degli avvocati era incompatibile con quella all'albo degli odontoiatri, pur in assenza di un concreto esercizio della relativa professione sanitaria).

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 18 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)