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Sez. 3, Sentenza n. 8682 del 09/04/2009 (Rv. 607671 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO | Fotografia - Prova precostituita delle cose e dei luoghi rappresentati - Configurabilità - Conseguenze - Onere del disconoscimento della conformità - Sussistenza - Contestazione dei fatti affermati dalla parte che l'ha prodotta - Insufficienza.
Stato
decisa il 2009-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607671-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO

La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)