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Sez. 2, Sentenza n. 10193 del 13/02/2024 Ud. (dep. 11/03/2024) Rv. 286139-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Prova testimoniale - Scindibilità della valutazione - Legittimità - Condizioni - Onere motivazionale del giudice.
Stato
decisa il 2024-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286139-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della scindibilità della valutazione, in quanto il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa, dovendo tuttavia dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di tale diversa valutazione e dei motivi per cui essa non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)