Sez. 1, Sentenza n. 8604 del 13/12/2023 Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. 285988-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità alle somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge n. 512 del 1999 - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di remissione del debito per spese di giustizia, il disposto di cui all'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riguarda le sole spese afferenti al processo penale, quali sanzioni economiche accessorie alla pena, non trovando applicazione per le somme richieste dal Fondo per la solidarietà per le vittime di reati mafiosi di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, che costituiscono un credito di diritto privato delle parti civili nei confronti dell'imputato.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 56, Legge 22/12/1999 num. 512, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)