Sez. T, Sentenza n. 9276 del 13/04/2026 (Rv. 677578-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari - Causa avente a oggetto la nullità di clausole di un contratto di conto corrente bancario - Art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista consegua all'accertamento della nullità di clausole contrattuali (quali quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto o al rinvio ai cd. usi su piazza), con conseguente assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa, a prescindere dal fatto che la nullità sia fatta valere in via di azione o di eccezione.
DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8 com. 1 lett. E, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)