Sez. 2, Ordinanza n. 2656 del 28/06/1968 Cc. (dep. 30/10/1968) Rv. 109396 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI - REVOCA DI INDULTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE -ESISTENZA DI CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA -IRRILEVANZA AI FINI DELLA REVOCA DEL BENEFICIO.*
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DI AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA CONDIZIONATI - REVOCA DI INDULTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE -ESISTENZA DI CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA -IRRILEVANZA AI FINI DELLA REVOCA DEL BENEFICIO.*
Per la dichiarazione di revoca di indulto condizionato, il giudice deve limitarsi ad accertare la sussistenza delle condizioni che determinano la revoca del beneficio, indipendentemente dalla eventuale esistenza di una qualsiasi altra causa di Estinzione del reato o della pena, il cui accertamento non e precluso dalla suddetta revoca e puo dar luogo ad un provvedimento autonomo. (Conf.102264 V.101804, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)