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Sez. 1, Sentenza n. 3036 del 16/11/1979 Cc. (dep. 10/01/1980) Rv. 143931 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - IMPUGNAZIONI AD OPERA DEL PM DELL'ORDINANZA DI SCARCERAZIONE - MANCATA PREVISIONE DEL DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA CON AVVISO ALL'IMPUTATO E AL DIFENSORE - CONTRASTO CON L'ART 24, SECONDO COMMA, COST - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143931-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - IMPUGNAZIONI AD OPERA DEL PM DELL'ORDINANZA DI SCARCERAZIONE - MANCATA PREVISIONE DEL DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA CON AVVISO ALL'IMPUTATO E AL DIFENSORE - CONTRASTO CON L'ART 24, SECONDO COMMA, COST - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale degli artt 272 bis e 151 cod proc pen in relazione all'art 24, secondo comma, cost, nella parte in cui non prevedono espressamente, nel caso d'impugnazione ad opera del PM dell'ordinanza di scarcerazione, il deposito degli Atti in cancelleria con l'avviso all'imputato ed al difensore. Invero, nel procedimento incidentale che S'instaura in dipendenza della impugnazione del PM d'un provvedimento concernente la scarcerazione o la liberta provvisoria, il diritto di difesa e adeguatamente tutelato attraverso la notifica della dichiarazione di gravame all'imputato e mediante la facolta concessa al suo difensore di prendere cognizione in cancelleria degli Atti, di estrarne copie e di presentare memorie e deduzioni. (in base agli anzidetti principi la Corte ha, nella specie, dichiarato anche la manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale dell'art 372, commi 1 e 2, cod proc pen, in relazione all'art 151 dello stesso codice e all'art 24 cost relativamente al punto in cui non e contemplato il deposito in cancelleria dei motivi del PM a seguito di appello dal medesimo proposto contro l'ordinanza di scarcerazione per insufficienza di indizi).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 372 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)