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Sez. 1, Sentenza n. 1022 del 21/04/1966 (Rv. 322036 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ATTI DA REGISTRARSI IN CASO DI USO O A TERMINE FISSO - TASSA DI TITOLO - NATURA DI SPESA GIUDIZIARIA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322036-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - ATTI DA REGISTRARSI IN CASO DI USO O A TERMINE FISSO - TASSA DI TITOLO - NATURA DI SPESA GIUDIZIARIA - CONDIZIONE.*

I Tributi relativi ad Atti da registrarsi solo in caso di uso possono farsi rientrare fra le spese giudiziali poste a carico della parte soccombente, perche l'Obbligo di corrispondere il tributo sorge per effetto ed in dipendenza del processo, che ne costituisce la causa immediata. Non possono farsi rientrare in tali spese le imposte e le sopratasse riguardanti Atti da registrarsi in termine fisso, per i quali l'Obbligo della registrazione, che incombe solidalmente alle parti, sorge direttamente dalla stipulazione, indipendentemente dall'uso che le parti vogliano fare o in concreto ne abbiano fatto. Tale principio trova applicazione anche per le tasse di titolo, che debbono essere corrisposte, in occasione della registrazione della sentenza, sulle convenzioni verbali e su quelle scritte non registrate risultando dalla sentenza medesima. Anche per le tasse di titolo vale la distinzione fra imposta su Atti soggetti a registrazione in termine fisso e imposte su Atti da registrarsi solo in caso d'uso. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)