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Sez. 1 - , Sentenza n. 41809 del 10/09/2021 Cc. (dep. 17/11/2021) Rv. 282154 - 02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE | Aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di imputato in gravi condizioni di salute – Art. 276, comma 1-bis cod. proc. pen. - Valutazione del giudice - Criteri - Obbligo di disporre perizia ex art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282154-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE

In caso di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari per violazione delle prescrizioni imposte nei confronti di soggetto che versi in condizioni di salute particolarmente gravi, il giudice, per applicare la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 276 comma 1-bis cod. proc. pen., non può limitarsi a prendere atto dell'avvenuta trasgressione, ma deve valutare e motivare in modo congruo la sua decisione, bilanciando le esigenze cautelari con la tutela delle condizioni di salute dell'imputato, senza essere tenuto a disporre perizia ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)