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Sez. 1, Sentenza n. 4128 del 12/06/1997 Cc. (dep. 08/09/1997) Rv. 208428 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Caducazione automatica - Rinnovazione - Va disposta anche se il giudice che dichiara l'incompetenza è diverso da quello che ha disposto la misura cautelare - Ragione.
Stato
decisa il 1997-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208428-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

La misura cautelare deve essere rinnovata, a pena di inefficacia, non solo nel caso in cui l'incompetenza venga dichiarata dallo stesso giudice dal quale detta misura sia stata disposta, ma anche quando siffatta declaratoria venga pronunciata dal giudice di una successiva fase del medesimo procedimento, sempre che il giudice che dovrebbe emettere il nuovo provvedimento sia diverso da quello che aveva disposto la misura. Ed invero l'art. 27 cod. proc. pen., al di là del tenore letterale, che sembra riferirsi solo all'ipotesi di identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara la propria incompetenza, risponde a un principio generale di carattere costituzionale che lo rende applicabile - in via di interpretazione estensiva, possibile in presenza di una norma formulata in modo non pienamente adeguato allo scopo chiaramente perseguito, o comunque in via di analogia "in bonam partem" - anche alle ipotesi di diversità tra i due giudici.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)