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Sez. 3, Sentenza n. 15821 del 28/07/2005 (Rv. 583197 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Prova dell'esistenza in concreto dell'avviamento e della sua perdita da parte del conduttore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583197-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

Il diritto del conduttore di un immobile locato per uso non abitativo all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale compete indipendentemente dalla prova in concreto dell'avviamento e della perdita, avendo il legislatore stabilito l'obbligo di corresponsione dell'indennità al conduttore con una valutazione fondata sull' "id quod plerumque accidit", ragion per cui, una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 34, primo comma, della legge n. 392 del 1978, il giudice del merito non è tenuto a compiere ulteriori indagini qualora il locatore si sia limitato a formulare un'eccezione meramente contestativa attinente all'asserita inidoneità dell'attività per la quale il bene era stato concesso in locazione a produrre avviamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)