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Sez. 1, Sentenza n. 17424 del 24/07/2009 (Rv. 610165 - 01)

VALLE D'AOSTA - ORGANI - CONSIGLIO DELLA VALLE - ELEZIONI | Convalida degli eletti - Delibera del Consiglio - Impugnabilità - Azione giudiziaria per denunziare l'inelegibilità - Preventivo ricorso in via amministrativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610165-01

VALLE D'AOSTA - ORGANI - CONSIGLIO DELLA VALLE - ELEZIONI

Nel sistema della legge n. 1257 del 1962, sulle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, come integrato dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del 1993, l'azione giudiziaria, accordata in materia di ineleggibilità avverso la delibera adottata d'ufficio dal Consiglio regionale, può essere proposta per denunciare l'ineleggibilità degli eletti, direttamente contro la delibera di convalida delle elezioni dei propri componenti, senza che sia necessario esperire preventivamente la procedura di ricorso amministrativo davanti allo stesso consiglio.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1962 num. 1257 art. 21 CORTE COST., Legge 05/08/1962 num. 1257 art. 22 CORTE COST., Legge Reg. Valle d'Aosta 12/01/1993 num. 3 art. 56, Legge Reg. Valle d'Aosta 12/01/1993 num. 3 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)