Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali
Testo in vigore al
Art. 32
1. Ha diritto di conseguire la pensione diretta il salariato iscritto alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
b) quando cessi dal rapporto di servizio dopo 40 anni di servizio utile;
c) quando cessi dal rapporto di servizio con 20 anni di servizio utile e in eta' di 60 o piu' anni;
d) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie mansioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, sia divenuto permanentemente inabile all'esercizio delle sue attribuzioni e sia cessato dal rapporto di servizio, qualunque sia la durata del servizio prestato;
e) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto di servizio per cause od in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.
2. Agli effetti della precedente lettera d) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle mansioni inerenti al proprio lavoro, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obiettivi di servizio aventi per se' stessi capacita' di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.
3. La pensione di cui alla lettera d) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio.
Art. 33
1. La pensione diretta e' liquidata in base alle retribuzioni con le quali i salariati risultano iscritti negli elenchi dei contributi, mediante l'applicazione della tabella A annessa al presente Ordinamento e secondo le norme in essa indicate. Quando, per qualsiasi motivo, sia stata omessa l'iscrizione, o non risulti che siano stati assoggettati a contributo anche gli assegni in natura, o gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni, sono valutati, nel primo caso, le retribuzioni effettivamente godute, e, nel secondo caso, in aggiunta al salario gia' assoggettato a contributo, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione, provvedendo al recupero dei relativi contributi.2
2. Le retribuzioni annue da valutarsi per i servizi resi anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del presente Ordinamento sono arrotondate calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.
3. Per i salariati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 32, le retribuzioni utili agli effetti della pensione relative ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentate, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:
300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;
200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919.
4. Nel caso di cui alla lettera d) del precedente articolo 32, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, e' aumentata di un decimo e non puo' essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 22 per il salariato avente 25 o piu' anni di servizio utile, ne' alla meta' della retribuzione stessa per il salariato con meno di 25 anni di servizio utile.
5. In nessun caso la pensione puo' eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dal salariato.
6. La pensione diretta non puo' essere inferiore a lire milleottocento annue, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio.
7. Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.
Art. 34
1. Per la determinazione degli anni di servizio e dell'eta' dei salariati, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intero, altrimenti si trascura.
2. La disposizione del precedente comma non si applica per la determinazione del periodo minimo quinquennale d'iscrizione.
Art. 35
1. Per l'ammissione al diritto ad indennita', o pensione del salariato cessato dal rapporto di servizio per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.
2. Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera g) dell'articolo 31 e dalla lettera d) dell'articolo 32.
3. La spesa della visita medica e' a carico del salariato.
Art. 36
1. La vedova del salariato iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione del rapporto di servizio, ha diritto all'indennita' se il salariato muore in attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 5 anni compiuti e prima di 20 anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che il salariato avesse compiuto i 50 anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto di servizio, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto indennita' la vedova che alla morte del salariato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa.
2. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del salariato, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto di servizio, nonche' a quelli legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore alla cessazione stessa.
3. L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe ebbe spettata al salariato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 31.
4. Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni precedente matrimonio del salariato l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti per uguali; se ve n'e' uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con l'altrola sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
5. Gli orfani di salariata hanno diritto all'indennita' anche se hanno il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre ambedue salariati hanno diritto ai due distinti trattamenti di riversibilita' previsti, secondo i casi, dal presente articolo e dal seguente art. 37.
Art. 37
1. La vedova, nei riguardi del cui matrimonio con il salariato iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate Del primo comma del precedente art. 36, e che alla morte del salariato non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:
a) quando il salariato muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;
b) quando il salariato, dopo aver prestato venti o piu' anni e meno di venticinque anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio senza aver acquistato diritto a pensione diretta;
c) quando il salariato muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.
2. In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art.
36.
3. Quando ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del precedente art. 36 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 38.
4. Gli orfani di salariata hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.
Art. 38
1. La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:
a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o piu' orfani, il 75 per cento.
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o piu' orfani, il 60 per cento.
Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del salariato che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 36. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 37, la pensione determinata come alla precedente lettera a), viene cosi' ripartita:
1) il 40 per cento della pensione del salariato alla vedova;
2) il rimanente diviso in parti eguali tra gli orfani.
La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate. La misura della pensione liquidata alla vedova, con o senza prole, o agli orfani, non puo' essere inferiore a lire milleduecento, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dal salariato nell'ultimo anno di servizio, ferma l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 33.
Art. 39
1. La vedova dell'iscritto alla Cassa non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di servizio considerati nella lettera d) del precedente art. 32, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata al salariato.
2. In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto Reale di efficacia anteriore all'evento stesso.
3. Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita', amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto di servizio.
4. Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 36, la pensione viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con 1a sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi; al diminuire del numero dei compartecipi il riparto della pensione e' variato nelle proporzioni sopraindicate.
5. La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto di servizio. Per i superstiti del salariato che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) del precedente art. 32, detto termine decorre dalla data della morte del salariato.
6. La vedova del salariato il quale abbia conseguito il diritto alla pensione di cui alla lettera d) dell'art. 32, qualora non le competa la pensione di cui al primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilita' della pensione del marito alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38 quand'anche il matrimonio, contratto dal salariato dopo compiuti i 50 anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto di servizio; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 37 e 38.
Art. 40
1. La vedova che passa ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
2. Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione con la maggiore eta', e le orfane anche in eta' minore, se contraggano matrimonio.
Art. 41
1. Nei riguardi degli aventi diritto a pensioni o ad indennita', che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295.
Art. 42
1. Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dal salariato:
1) per condanna che abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;4
2) per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale e di istigazione alla corruzione di cui al successivo art. 322 del Codice medesimo.
2. Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e a godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.4
3. Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data in cui divenne irrevocabile la relativa sentenza.
Art. 43
1. L'esercizio del diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita rimangono sospesi nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata dell'interdizione o l'interdizione stessa sia estinta.4
Art. 44
1. Nei casi di cui aiprecedenti articoli 42 e 43, alla moglie ed alla prole si liquidano l'indennita' o la pensione cui avrebbero avuto diritto se il salariato, la vedova o l'orfano condannati fossero morti il giorno in cui la condanna e' passata in giudicato.
2. Il conseguimento della indennita' o della pensione ed il godimento della pensione da parte della moglie e dei figli del salariato condannato sono subordinati alle stesse condizioni stabilite per la vedova e per gli orfani.
3. Qualora il salariato riacquisti il diritto al conseguimento dell'indennita' o della pensione o al godimento della pensione, o abbia termine la sospensione di cui all'art. 43, se alla moglie o alla prole erasi liquidata l'indennita', ne viene detratto l'ammontare da quello da pagarsi al salariato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.
4. Nel caso di ripristino del diritto, a pensione, o di termine della sospensione di cui all'art. 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, cessa la pensione che fosse stata liquidata alle altre persone di famiglia e si fa luogo ad una nuova liquidazione a norma degli articoli 38 o 39.
5. Nel caso di ripristino del diritto a indennita', o di cessazione della sospensione di cui all'art. 43, nei riguardi della vedova o dell'orfano condannati, si fa luogo alla liquidazione a loro favore soltanto se l'indennita' non sia spettata ad altri aventi diritto.
Art. 45
1. Nessun conferimento d'indennita' o di pensione, dirette o indirette, puo' essere fatto se il salariato non abbia contribuito alla Cassa di previdenza durante almeno cinque anni compiuti di servizio utile, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 32 lettera d) e 39.
2. Ove pero' l'iscritto abbia ottenuto il riscatto di cui al successivo art. 66 ed all'art. 21 della parte II dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 19996-IV, n. 679, il periodo cosi' riscattato e' utile per il computo del prescritto periodo minimo di contribuzione.
3. La norma di cui al comma precedente si applica anche nel caso di riscatto di servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1914, n. 1382 e dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e le quote eventualmente ancora dovute sono trattenute sulla indennita' o sulla pensione.
4. Sono pure computabili per il predetto periodo minimo i servizi prestati con iscrizione ai regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni o alle Casse, Istituti o Fondi speciali contemplati dai precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13, quelli resi allo Stato, che siano cumulabili ai termini del presente Ordinamento, e quelli cumulabili a norma del successivo art. 54.
Capo II. Servizi utili a indennita' o pensioni
Art. 46
1. Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dai salariati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonche' il servizio riscattato.
2. Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.
3. E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che il salariato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interuzione di servizio, purche' il salariato, stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione, goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non puo' scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente Ordinamento, ne', per i salariati gia' iscritti, che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.
4. E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui il salariato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.
5. Nei riguardi dei salariati richiamati o trattenuti alle armi posteriormente al 1° gennaio, 1935-XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, con il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze armate, ivi compresa la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i servizi militari prestati in dette condizioni sono computati ai fini della imposizione dei contributi e della liquidazione degli assegni come resi agli Enti dai quali dipendevano alla data del richiamo o dell'arruolamento volontario o del trattenimento alle armi, e ad ogni effetto per i periodi medesimi si considerano godute le retribuzioni che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente, avrebbe percepite se fosse rimasto in servizio presso gli Enti suaccennati.
Art. 47
1. Il servizio prestato dal salariato licenziato a norma del primo comma dell'art. 247 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e' improduttivo di trattamento di quiescenza tanto nei riguardi del salariato quanto nei riguardi della sua famiglia.
Art. 48
1. Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutale come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
2. Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista, quando le disposizioni di legge riguardanti il loro riconoscimento sieno estese al personale degli enti locali, sono valutate come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
3. Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica valutate in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'art. 33.
4. La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.
5. Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza che liquida l'assegno, quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato, o di altri Istituti di previdenza, o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.
Art. 49
1. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di salute, ovvero in disponibilita', sono calcolati per intero agli effetti della indennita' o della pensione.
2. I periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dal servizio non sono calcolati.
Art. 50
1. I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti si valutano come unico periodo, agli effetti del computo del servizio utile complessivo, ma, per la misura della pensione o della indennita', si tiene conto delle retribuzioni soggette a contributo percepite presso i vari Enti.
Art. 51
1. Ai salariati iscritti o gia' iscritti alla Cassa e' riconosciuto, utile, per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.
2. L'indennita' o la pensione e' in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento.
3. Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensione di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio1924-II, o al 22 aprile 1925-III, o al 7 maggio 1926-IV, le retribuzioni sono valutate in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 33.
4. L'indennita' o la pensione e' ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.
5. Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.
6. Il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione e' sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennita', a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.
7. Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai. termini dell'art. 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, a termini del secondo comma dell'articolo 11, l'Ente e' sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso gli Istituti, Casse o i Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.
8. Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano piu' favorevoli per il salariato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il salariato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.
9. Non si fa luogo alla valutazione cumulativa prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.
10. A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.2
Art. 52
1. Nei casi di valutazione cumulativa di cui al precedente art. 51 se il salariato o la sua vedova o i suoi orfani, per il servizio prestato presso un Ente con iscrizione a regolamento o convenzione speciale di pensione, o alle Casse, Istituti o Fondi speciali di cui all'articolo medesimo abbiano ottenuto la restituzione dei contributi versati o conseguito l'indennita', la quota di indennita' o di pensione liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente secondo le norme dell'articolo stesso, viene diminuita con le norme seguenti:
a) dalla quota di indennita' si detrae il capitale gia', corrisposto, aumentato dai relativi interessi semplici al saggio legale;
b) dalla quota di pensione si detrae la rendita annua vitalizia equivalente al capitale gia' corrisposto, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale, valutata in base ad apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.
La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.
Quando l'iscritto o la sua vedova o i suoi orfani abbiano gia' conseguito la pensione da uno degli Enti, Casse, Istituti o Fondi speciali di cui al precedente art. 51, la pensione stessa viene imputata alla quota liquidata dalla Cassa a carico dell'Ente, con le norme seguenti:c) dalla quota di indennita', si detrae il valore capitale della pensione gia' conseguita, calcolato alla data, della cessazione definitiva del rapporto di servizio, con applicazione delle tabelle di cui alla precedente lettera b);
d) dalla quota di pensione, si detrae la pensione gia' conseguita.
2. La Cassa di previdenza paga soltanto la quota residuale.
3. Quando l'iscritto abbia gia' riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato puo' chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennita' o di pensione a suo carico.
4. Il salariato che abbia conseguito un assegno di quiescenza a carico della Cassa di previdenza o la sua vedova o i suoi orfani, per ottenere la valutazione cumulativa dei servizi, in tutto o in parte successivi, prevista dall'art. 51, deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione definitiva del rapporto di servizio e deve rifondere le somme corrisposte dalla Cassa con i relativi interessi composti al saggio delle tabelle di liquidazione vigente alla data della domanda.
5. La rifusione deve effettuarsi in unica soluzione o con trattenuta dell'intera nuova pensione diretta, ed indiretta liquidata dalla Cassa di previdenza e degli eventuali accessori.