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Sez. 1, Sentenza n. 2727 del 29/07/1968 (Rv. 335312 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DELLE FORME DELLA DONAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335312-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - DONAZIONE INDIRETTA - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DELLE FORME DELLA DONAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il contratto a favore del terzo puo bensi importare una liberalita a favore del medesimo, ma, costituendo detta liberalita solo la conseguenza non diretta ne principale del negozio giuridico avente una causa diversa, si tratterebbe sempre di una donazione indiretta la quale se pure e sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottosta invece alle norme riguardanti la Forma di queste. (Conf. 1227-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)