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Sez. 1, Sentenza n. 1179 del 30/05/1967 (Rv. 327634 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - SUSSISTENZA DELL'ERRORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327634-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - RILEVANZA DELL'ERRORE ESSENZIALE - SUSSISTENZA DELL'ERRORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine sull'esistenza dell'errore essenziale, che e causa di annullamento del contratto, rientra nei poteri del giudice di merito e non puo essere censurata in Sede di legittimita. (nella specie e stato ritenuto incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito, che aveva ravvisato gli estremi dell'errore essenziale nell'ignoranza del provvedimento di sdemanializzazione di un determinato terreno, pel quale, in base ad una convenzione, una delle parti contraenti si era impegnata a curare la relativa pratica di sdemanializzazione, allo scopo di acquistare poi dal primitivo proprietario parte del terreno stesso). (Conf. 1023-66, 1097-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)