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Sez. 2, Sentenza n. 2647 del 24/09/1971 (Rv. 353786 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO EX LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL 15 SETTEMBRE - LEGGE N 742 DEL 1969 - IRRETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1971-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353786-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO EX LEGGE N 818 DEL 1965 - APPLICABILITA AI TERMINI SCADENTI TRA IL PRIMO AGOSTO ED IL 15 SETTEMBRE - LEGGE N 742 DEL 1969 - IRRETROATTIVITA.*

Perche possa operare la sospensione dei termini processuali, riguardante anche i termini per la proposizione delle impugnazioni, disposta per il periodo feriale con la legge 14 luglio 1965 n 818, e necessario che il termine scada nel periodo ricompreso tra il primo agosto ed il 15 settembre (nella specie, il ricorso per Cassazione e stato dichiarato inammissibile perche la sentenza d'appello era stata notificata il 22 agosto 1967, onde in termine per proporre il ricorso scadeva il 21 ottobre, laddove esso era stato notificato solo l'11 novembre). La nuova disciplina sulla sospensione dei termini introdotta con la legge 7 ottobre 1969 n 742 non ha natura interpretativa bensi innovativa, onde non puo esplicare alcun effetto nei casi in cui il termine per impugnare sia gia scaduto prima della sua entrata in vigore. (Conf 588'71, mass n 350298).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)