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Sez. 2, Sentenza n. 3394 del 02/08/1977 (Rv. 386943 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386943-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - CONDIZIONI.*

La convenzione che preveda l'emissione di tratta a copertura del prezzo - che di norma costituisce una prassi ispirata all'intento di agevolare gli scambi commerciali - opera lo spostamento del forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore a quello indicato nell'art 44 legge cambiaria soltanto quando risulti che tale modalita di pagamento sia stata pattuita in via esclusiva, cosi da porsi come deroga al principio generale espresso dall'art 1182, terzo comma, cod civ, e dall'art 1498, terzo comma, cod civ, e non gia quale semplice facolta aggiuntiva e sussidiaria concessa al creditore. (Conf 1208/75, mass n 374647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)