Sez. 5, Sentenza n. 17576 del 10/12/2002 (Rv. 559129 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE | Atto impositivo contenente l'indicazione di fruizione del condono - Ai sensi dell'art. 21, comma quinto, D.L. n. 69 del 1989 - Esercizio della facoltà da parte del contribuente - Archiviazione del procedimento - Successivo provvedimento impositivo da parte dell'Amministrazione basato sugli stessi presupposti di fatto e di diritto - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE
L'Ufficio finanziario impositore, che abbia emanato un atto impositivo, fondato su un processo verbale di constatazione di violazione alla legge IVA, e abbia indicato al contribuente - nello stesso atto - la facoltà di avvalersi di una disposizione di condono (art. 21, comma quinto, D.L. n. 69 del 1989, conv., con mod., nella legge n. 159 del 1989), e a seguito dell'esercizio della predetta facoltà di avvalimento, abbia chiuso il procedimento con un provvedimento di archiviazione per cessazione della materia del contendere, non può, neppure nell'esercizio della potestà di autotutela (nella specie, "in malam partem", esercitata per la ritenuta inapplicabilità della disposizione di condono) emettere, nei confronti dello stesso contribuente, un provvedimento impositivo (nella specie, un avviso di rettifica) fondato sugli identici presupposti di fatto e di diritto del precedente atto di imposizione, atteso che - a prescindere dalla legittimità dell'indicazione contenuta nel primo atto - sussiste, nel caso di specie, il legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 com. 5 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)