Sez. 3, Ordinanza n. 7186 del 12/05/2003 (Rv. 562878 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Decreto di archiviazione di procedimento penale a carico di professionista - Procedimento disciplinare iniziato sulla base degli stessi fatti - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Il decreto di archiviazione di un procedimento penale sorto a carico di un professionista (nel caso, farmacista) non osta, stante il principio di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall'autorità giudiziaria, a che la condotta dal medesimo mantenuta, ritenuta irrilevante in sede penale, sia viceversa suscettibile di essere positivamente apprezzata in sede disciplinare, ove idonea a ledere i principi della deontologia professionale. Ne consegue che ben può il giudice disciplinare esercitare il suo discrezionale potere di tipizzazione della condotta deontologicamente illecita attraverso l'integrazione di ipotesi comportamentali non contemplate dalla disposizione penale ma che pur sempre traggano la loro rilevanza dalla più vasta finalità che la norma stessa tende a raggiungere (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato che, pur essendo rimasto nel caso giudizialmente esclusa l'integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 60 d.P.R. n. 309 del 1990, legittimamente il giudice del merito ha ritenuto riconducibile all'ambito del principio di corretta tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti di cui alla suindicata norma l'obbligo deontologico di tenere il medesimo all'interno dell'esercizio commerciale, al fine di potervi eseguire nell'immediatezza e con rispetto della consecuzione cronologica le annotazioni dovute).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)