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Sez. 4, Sentenza n. 13858 del 24/02/2015 Ud. (dep. 01/04/2015) Rv. 263287 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Prassi lavorative pericolose - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del direttore di stabilimento - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263287-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione infortuni, è configurabile la responsabilità del direttore di stabilimento per l'infortunio occorso al lavoratore in esecuzione di prassi lavorative pericolose non conformi alle regole di sicurezza, venute in essere a causa di carenze organizzative di ordine generale, ascrivibili al citato direttore sia per i poteri attribuitigli dal regolamento aziendale sia per l'ampiezza della procura institoria conferitagli.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)