Sez. 5, Sentenza n. 28227 del 24/03/2017 Cc. (dep. 07/06/2017) Rv. 270078 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Concorso di persone nel reato - Annullamento con rinvio della sentenza, su ricorso di un imputato, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio - Giudice del rinvio - Rideterminazione della pena già operata, dal predetto giudice, nei confronti di un coimputato non impugnante beneficiario dell'effetto estensivo dell'annullamento - Causa di ricusazione - Configurabilità - Esclusione.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Non costituisce causa di ricusazione del giudice chiamato, in sede di rinvio, a rideterminare il trattamento sanzionatorio nei confronti di un imputato, a seguito dell'annullamento parziale della sentenza di condanna, il fatto che il predetto giudicante abbia già provveduto ad una nuova quantificazione della pena, per gli stessi reati, nei confronti di un originario coimputato non impugnante, in favore del quale sia stato riconosciuto, in sede esecutiva, l'effetto estensivo dell'annullamento con rinvio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 5, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)