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Sez. 1, Sentenza n. 13869 del 11/12/1999 (Rv. 532018 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE | Avviso di accertamento tributario - Notifica ad uno dei soci presso il suo domicilio - Validità.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532018-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE

La notifica di un avviso di accertamento tributario ad uno dei soci di una società di fatto nella veste di rappresentante della società, e nel suo domicilio, è validamente effettuata in quanto ciascun socio ne ha la rappresentanza e la notifica effettuata a mani del destinatario è valida a prescindere dal luogo in cui è effettuata; né la previsione di cui all'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 - sull'obbligo della dichiarazione all'Ufficio IVA da cui risulti "la ditta, la denominazione o ragione sociale e il nome e cognome... di almeno un rappresentante dell'ente, società o associazione" - esclude il potere dell'amministrazione finanziaria di notificare atti a chi è socio della società di fatto anche se non indicato nella dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 633 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)