Sez. U - , Sentenza n. 15177 del 01/06/2021 (Rv. 661387 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Ricorso in cassazione – Procura alle liti – Data di rilascio – Omessa indicazione o omessa certificazione – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze – Pagamento del raddoppio del contributo unificato – A carico del ricorrente – Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST., Testo Unico 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)