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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 211 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:211
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15346

  • Ferrovie, tramvie e filovie
  • Ente ferrovie dello stato
  • Indennità di buonuscita erogata dall'o.p.a.f.s.
  • Controversie relative alla sua riliquidazione
  • Giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e/o della corte dei conti
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto questa si risolve sostanzialmente nella ricerca - tra più norme giudicate compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel giudizio principale.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e dell'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Angelini Leo ed altri e l'O.P.A.F.S., iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 31 marzo 1988 dal Pretore di Bologna è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (per contrasto con il primo comma, dell'art. 3 della Costituzione) che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato, devolvono alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e/o della Corte dei conti la cognizione delle controversie relative alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - O.P.A.F.S.; che è stato depositato atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ivi concludendosi per l'inammissibilità della questione.
punto 2
Considerato che la prospettata questione, come rilevato appunto dall'Avvocatura generale dello Stato, si appalesa manifestamente inammissibile poiché in maniera del tutto generica si risolve sostanzialmente "nella ricerca - tra le più norme giudicate compresenti (e di segno opposto) - della disposizione applicabile nel giudizio principale".
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, della legge 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) e 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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