Sez. 3, Ordinanza n. 27630 del 29/12/2009 (Rv. 611072 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Discordanza tra domicilio del difensore indicato in sentenza e domicilio presso cui è stata compiuta la notifica - Potere officioso di verifica da parte del giudice dell'impugnazione - Sussistenza - Contenuto - Ricorso ad elementi ufficiali connessi al carattere della professione forense - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
In materia di notifica di un atto di impugnazione, ove risulti una discordanza tra il domicilio del difensore indicato nella sentenza o negli atti e quello in cui è stata effettuata la notificazione, il giudice dell'impugnazione può, anziché dichiararne l'inammissibilità per mancata dimostrazione dell'effettività del domicilio presso cui è stata indirizzata la notificazione, superare tale discordanza facendo uso del proprio potere di rilevazione d'ufficio della ritualità della notificazione, attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere ufficiale, esistenti in virtù dell'organizzazione pubblicistica della professione forense. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rituale una notifica eseguita nello stesso Comune, alla stessa strada ma ad un numero civico diverso da quello indicato in sentenza, perché da una verifica presso il sito internet del relativo Consiglio dell'ordine risultava che l'indirizzo dell'avvocato era quello dove si era compiuta la notifica, e non quello indicato nella sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)