Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (sesta sezione) del 10 luglio 1986, causa 282/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (sesta sezione)
10 luglio 1986
Nella causa 282/85,
Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI), di Parigi, con l'avv. J.-P. Spitzer del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. A. May, 31, Grand-Rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico G. Marenco, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta dal
Gesamtverband der deutschen Textilindustrie — Gesamttextil, con gli avvocati Herbert Meister, Peter M. Wiesner, Holger Wissel, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 34, rue Philippe-II,
interveniente,
causa avente ad oggetto, nella presenta fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso del Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, mirante all'annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 1985, n. 85/380, relativa ad un progetto di aiuti al settore del tessile e dell'abbigliamento in Francia, progetto finanziato mediante tasse parafiscali (GU L 217, pag. 20),
LA CORTE (sesta sezione),
composta dai signori T. Koopmans, presidente di sezione, K. Bahlmann, O. Due, T. F. O'Higgins e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 giugno 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 1985, il Comité (francese) de développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI), ha proposto, a norma dell'art. 173, 2o comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 1985, n. 380, relativa ad un progetto di aiuti nel settore del tessile e dell'abbigliamento in Francia, progetto finanziato mediante tasse parafiscali (GU L 217, pag. 20).
punto 2
Con questa decisione, la Commissione accertava che l'aiuto alle imprese del settore del tessile e dell'abbigliamento in Francia, contemplato dai decreti 22 maggio 1984, n. 388, n. 389 e n. 390 (JORF 25 maggio 1984, pagine 1650-1652), è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del trattato e che « la Francia deve astenersi dal dare esecuzione a tale progetto ».
punto 3
La decisione, destinata alla Repubblica francese, è stata impugnata con un altro ricorso d'annullamento, proposto il 20 agosto 1985 dal governo francese a norma dell'art. 173, 1o comma del trattato e registrato col n. 259/85. In questa azione il governo francese deduce in particolare che il progetto di aiuti è destinato ad agevolare lo sviluppo di determinati procedimenti nuovi nelle imprese che si adoperano onde adeguarsi per far fronte alla concorrenza dei paesi terzi, nei quali la manodopera costa poco e quindi deve fruire della deroga contemplata dall'art. 92, n. 3, lett. c), del trattato.
punto 4
Con domanda incidentale, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità del ricorso della DEFI e la Corte ha deciso di pronunciarsi su detta eccezione senza entrare nel merito.
punto 5
È opportuno osservare che i decreti nn. 84-389 e 84-390 di cui sopra hanno modificato determinate tasse parafiscali riscosse in particolare sulle vendite di prodotti tessili e dell'abbigliamento, eccezion fatta per quelle di prodotti originari di altri Stati membri o già in libera pratica in uno di questi. A norma degli am. 1 dei decreti, il gettito di dette tasse dev'essere ripartito fra le sovvenzioni alle imprese, le azioni collettive di promozione, l'Istituto tessile di Francia e i centri tecnici del settore in questione. Per questa ripartizione, il gettito delle tasse è devoluto al DEFI, istituito dal terzo decreto sopramenzionato, vale a dire dal decreto n. 84-388.
punto 6
II fondamento giuridico di questo decreto è costituito dalla legge 22 giugno 1978, n. 78-654, relativa ai comitati professionali di sviluppo economico (JORF 27 giugno 1978, pag. 2463). A norma dell'art. 1 di detta legge, si possono creare « in qualsiasi settore di attività economica (...) con decreto del Consiglio di stato, previo parere delle organizzazioni di categoria rappresentative interessate, enti di utilità pubblica, forniti di personalità giuridica, detti ” comitati professionali ” ». A norma dell'art. 2 della legge, detti comitati hanno lo scopo « di organizzare lo sviluppo delle strutture produttive per garantire la loro competitività, di contribuire al finanziamento di azioni di palese interesse collettivo, che non ostacolino la concorrenza e facilitino detto sviluppo, di accrescere la produttività, di migliorare l'adattamento alle esigenze del mercato, di procedere a studi relativi ai settori di attività interessati e di diffonderne i risultati nell'ambito della categoria e di favorire qualsiasi iniziativa che sia di interesse palese per l'intera categoria ». Detti comitati, ai sensi dell'art. 3 della legge, sono amministrati da un consiglio composto da membri nominati dal ministro competente e dei quali almeno due terzi rappresentano la o le categorie interessate. Infine, a norma dell'art. 4, un commissario governativo che rappresenta il ministro nei comitati può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni di questi fino alla decisione del ministro.
punto 7
Riproducendo questi punti principali, il decreto n. 84/388 descrive gli scopi, i mezzi di azione e la struttura del DEFI. Quindi, secondo l'art. 1 del decreto, il DEFI si ripropone:
«1) di incoraggiare nell'industria tessile e dell'abbigliamento la ricerca, l'ammodernamento e la sostituzione delle strutture industriali e commerciali;
2) di promuovere in questa industria il miglioramento della preparazione del personale nonché della produzione, dell'amministrazione e della distribuzione;
3) di procedere a tutti gli studi di natura economica e sociale che interessino dette industrie e di diffonderne i risultati;
4) di favorire tutte le iniziative che interessino le categorie in questione nel loro complesso;
5) di contribuire al finanziamento dei programmi corrispondenti a detti orientamenti decidendo della ripartizione delle somme disponibili fra le sovvenzioni alle imprese, le azioni collettive di promozione e i centri tecnici che riguardano queste industrie;
6) di garantire la coerenza delle azioni degli enti di interesse collettivo che fruiscono dei suoi aiuti finanziari ».
punto 8
Il decreto stabilisce che il DEFI è amministrato da un consiglio di amministrazione di 15 membri, nominati con decreto del ministro dell'industria, dieci dei quali su proposta comune delle associazioni di categoria e cinque scelti dal ministro. Il mandato dei membri di detto consiglio può essere revocato prima della scadenza con decreto del ministro, eventualmente sentite le associazioni di categoria, e il consiglio determina le norme di organizzazione e adotta il regolamento interno che entra in vigore solo previa approvazione del commissario del governo. Le decisioni del consiglio diventano automaticamente esecutive se il commissario del governo non ha posto il veto entro 15 giorni oppure se il veto non è confermato, entro un mese, dal ministro dell'industria. Il DEFI è sottoposto al controllo economico e finanziario dello Stato e ogni anno elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese che viene trasmesso al governo per l'approvazione.
punto 9
Dal fascicolo emerge che, il 18 aprile 1985, il governo francese ha trasmesso alla Commissione una nota recante notifica, a norma dell'art. 93, n. 3, del trattato, delle modalità di azione del DEFI. Questa nota precisa che il DEFI aveva intenzione di destinare « uno stanziamento unico di 150 milioni di FF (...) ad un abbuono di interessi di 6 punti per i crediti concessi nel 1985 dal sistema bancario ordinario a determinati investimenti » delle industrie in questione e che il governo francese aveva comunicato al DEFI che « avrebbe dato la prescritta approvazione alla decisione di attribuire prestiti ad interesse ridotto solo previa notifica di uno schema conforme alle disposizioni del trattato ». In esito a questa notifica la Commissione adottava l'impugnata decisione n. 85/380.
punto 10
La Commissione deduce che il DEFI non ha interesse ad agire o, quantomeno, che il suo interesse coincide con quello dello Stato francese e che, quindi, non può considerarsi «riguardato» ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato. Il DEFI non sarebbe, in ultima analisi, che un intermediario tramite il quale lo Stato decide sulla ripartizione degli aiuti. A questo proposito la Commissione si basa in particolare sull'esame della disciplina nazionale che costituisce il fondamento dell'istituzione del DEFI. Questo infatti dovrebbe la sua istituzione, il suo compito e i suoi mezzi d'azione a detta disciplina, giacché le sue risorse principali sono le tasse parafiscali da questa istituite, mentre le sue finanze sono poste sotto il controllo dello Stato e le sue decisioni sono in realtà proposte che divengono esecutive alla scadenza del termine che consente alle autorità di tutela di intervenire.
punto 11
Per questi stessi motivi, la Commissione sostiene pure che il ricorso è irricevibile in quanto al DEFI manca la legittimazione ad agire. Per questo l'art. 173 del trattato esigerebbe un minimo di autonomia e di responsabilità, che il DEFI non possederebbe, quanto meno in fatto di sovvenzioni.
punto 12
Infine, la Commissione, sostenuta in proposito dall'interveniente, Gesamtverband der deutschen Textilindustrie (Federazione generale delle industrie tessili tedesche) assume che la decisione impugnata non riguarda il DEFI direttamente e individualmente ai sensi dell'art. 173, 2o comma: non solo la decisione non riguarderebbe affatto il DEFI, ma essa non la toccherebbe nemmeno a motivo di determinate caratteristiche che le sono specifiche o di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a chiunque altro e per questo motivo la individualizza alla stessa stregua del destinatario, come la Corte ha stabilito sin dalla sentenza 15 luglio 1963 (Plau-mann/Commissione, 25/62, Racc. pag. 197).
punto 13
Il DEFI contesta di essere un intermediario dello Stato francese. Di fatto, esso sarebbe del tutto autonomo rispetto all'amministrazione francese; prenderebbe le proprie decisioni senza riferirne a questa e ne avrebbe la piena responsabilità. Il suo consiglio di amministrazione sarebbe attualmente del tutto dominato da persone del ramo e la presenza di un commissario del governo in seno al consiglio costituirebbe semplicemente la contropartita del fatto che lo Stato ha prestato il suo braccio secolare al DEFI per la riscossione delle tasse parafiscali. D'altro canto, benché l'amministrazione francese disponga di un diritto limitato di veto nei confronti delle decisioni del DEFI, questo diritto finora non sarebbe mai stato esercitato.
punto 14
Inoltre il DEFI si considera riguardato direttamente ed individualmente dalla decisione impugnata. Questa gli impedirebbe di svolgere determinati compiti essenziali che gli sono stati affidati, come pure lederebbe gli interessi specifici di una categoria di amministrati, di cui il DEFI è incaricato di difendere gli interessi collettivi. Dato che esso non può intervenire nella causa tra il governo francese e la Commissione e poiché non dispone di alcun altro mezzo per impugnare la decisione, l'eventuale dichiarazione d'irricevibilità del presente ricorso equivarrebbe alla denegata giustizia nei suoi confronti.
punto 15
A norma dell'art. 173, 2o comma, una persona fisica o giuridica non può proporre ricorso contro una decisione destinata ad un terzo, a meno che questa la riguardi direttamente e individualmente. La decisione impugnata è destinata alla Repubblica francese, quindi è opportuno esaminare se il DEFI ne sia riguardato direttamente ed individualmente.
punto 16
In proposito va rilevato che il DEFI non è il destinatario finale delle sovvenzioni, bensì deve versarle alle imprese che effettuano determinati investimenti. Poiché il DEFI rappresenta gli interessi di questi operatori economici, è opportuno ricordare che il regime di aiuti non determina le imprese alle quali la sovvenzione sarà corrisposta e che quindi qualsiasi impresa che possa presentare una domanda in questo senso è riguardata dalla decisione della Commissione solo come qualsiasi altro operatore del settore. Stando così le cose, la giurisprudenza della Corte non ammette il diritto d'impugnazione di un ente incaricato di tutelare gli interessi collettivi di questi operatori (vedasi in primo luogo la sentenza 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e altri/Consiglio, cause riunite 16 e 17/62, Race. 1962, pag. 879).
punto 17
Nella fase orale il DEFI ha sostenuto che, in quanto ente sui generis, esso non rappresenta gli interessi degli eventuali beneficiari, bensì i propri interessi. Esso avrebbe interesse ad espletare i compiti che gli sono stati affidati dalla disciplina sopra descritta e, d'altro canto si sarebbe autoconferito il compito di ammodernare e di riorganizzare l'intero settore, ivi compresa la tessitura, la produzione tessile, 1 abbigliamento, la distribuzione e la moda, onde adeguarlo alla situazione de mercato sul quale si esercita la concorrenza dei paesi terzi, in particolare dell Estremo oriente.
punto 18
Su questo punto, è opportuno tuttavia dire che i compiti descritti in detta normativa sono affidati al DEFI dal governo francese e che, in forza di questa disciplina, il governo francese dispone incontestabilmente del potere di determinare l'amministrazione e la politica del DEFI e quindi di definire del pari gli interessi che questo deve tutelare. Quindi il DEFI non ha dimostrato come gli interessi che esso considera propri si distinguano dall'interesse che lo Stato francese ha per l'ammodernamento e la riorganizzazione di un importante settore dell'economia.
punto 19
È inoltre opportuno ricordare che lo stesso governo francese ha proposto un ricorso per annullamento della decisione in esame e che esso adduce precisamente gli stessi scopi indicati dal DEFI. Questo fatto dimostra che non si può parlare di denegata giustizia nei confronti degli interessi che il DEFI sostiene di tutelare.
punto 20
Da quanto precede discende che il DEFI non ha dimostrato di possedere i requisiti prescritti dall'art. 173, 2o comma del trattato. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 21
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura le spese sono poste a carico del soccombente. Il ricorrente è rimasto soccombente e quindi le spese vanno poste a suo carico, ivi comprese quelle dell'interveniente, Gesamtverband der deutschen Textilindustrie.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (sesta sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Le spese sono poste a carico del ricorrente, ivi comprese quelle sostenute dall'interveniente, Gesamtverband der deutschen Textilindustrie.
Firme
Koopmans
Bahlmann
Due
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 luglio 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della sesta sezione
T. Koopmans