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Sez. 3, Sentenza n. 4533 del 04/12/1976 (Rv. 383252 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - LIMITI - COMPETENZA PER MATERIA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383252-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - LIMITI - COMPETENZA PER MATERIA - CONSEGUENZE.*

Il cumulo delle domande ai fini della Determinazione del valore della causa non opera quando una delle due domande rientri nella Competenza per materia del giudice adito. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno non va cumulata con altre domande che rientrano nella Competenza per materia del pretore e deve essere ritenuta di valore pari al limite massimo della Competenza per valore del giudice adito. (Conf 2741/66, mass n 325223; (Conf 1047/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)