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Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006 (Rv. 594608 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procura - Natura - Funzione - Interpretazione - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594608-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura "ad litem" è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)