diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4393 del 04/10/1978 (Rv. 394066 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394066-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPALTI, SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE - IN GENERE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - VARIE FATTISPECIE - SUBAPPALTO PER LA COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE - BENEFICIO FISCALE EX ART 8 DELLA LEGGE N 729 DEL 1961 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il beneficio fiscale di cui all'art 8 della legge n 729 del 1961, relativo agli Atti e contratti compiuti per la costruzione di autostrade, non spetta - nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art 2 della stessa legge, la costruzione e la gestione dell'autostrada sia stata data in concessione dallo stato ad altro soggetto e questo abbia affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di costruzione - all'appaltatore che abbia dato in subappalto i lavori senza ottenere l'autorizzazione dell'ANAS, di cui all'art 339 della legge n 2248 del 1865, allegato F; e cio anche se il subappalto sia stato autorizzato, con clausola del contratto d'appalto, dal soggetto concessionario- appaltante. Il beneficio spetta, per contro, nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato in via preventiva dallo stato stesso, nell'atto di concessione.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 339, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 2, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)