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Sez. U, Sentenza n. 1331 del 22/12/2000 (Rv. 542844 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Preteso difetto di giurisdizione dell'AGO - Prospettazione di una questione di merito e non di giurisdizione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542844-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui, pur denunciandosi formalmente un asserito difetto di giurisdizione dell'AGO, non venga, in realtà, proposta una questione di giurisdizione, bensì una questione di merito. (Nella specie, il ricorrente aveva lamentato che la posizione giuridica dedotta in giudizio avesse natura non di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, non già al fine di contestare l'attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, bensì al diverso scopo di contrastare la fondatezza della pretesa risarcitoria avversaria sulla base sull'assunto che quest'ultima apparisse fondata sulla lesione di un interesse legittimo, non risarcibile, a suo dire, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.: la S.C., impregiudicato il punto di diritto relativo a tale ultima affermazione - e richiamata la recente sentenza delle sezioni unite n. 500 del 1999 - , ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)