Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)
Testo in vigore al
Art. 22
1. I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformita' delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunita' europee per ottenere i relativi contributi.
2. Vengono, altresi' presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
3. I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29-bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.
5. I contribuiti del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.
Art. 23
1. Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attivita' di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonche' per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.
E DI GIUSTIZIA
Art. 24
1. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.
Art. 25
1. Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1 luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.
Art. 26
1. Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, e' autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, e' sostitutivo di ogni altro parere.
3. Gli istituti nonche' l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
Art. 27
1. Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.
2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o piu' enti, societa', o persone che offrano idonee garanzie di affidabilita'.
3. Per l'anno 1980 e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e ricerche.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia puo' anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.
Art. 28
1. Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprieta' comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o gia' costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.
2. I comuni possono, altresi', contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.
3. Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche', nell'ambito delle predette disponibilita', si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi.
5. Se i comuni non sono piu' in grado di assumere mutui ai sensi del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi e' assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.
Art. 29
1. Al fine di assicurare la piena funzionalita' degli interventi gia' avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonche' di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:
a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura di tronchi di arterie gia' avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183, della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, nonche' per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtu' dell'articolo 163 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; nonche' per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici. Nell'ambito di tale fondo e' riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.
2. Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.
Art. 30
1. L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, gia' aumentato di lire 3.500 miliardi dall'articolo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' ulteriormente elevato di lire 1.800 miliardi, da destinare alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.
2. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilita' del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali.
3. Nel settore ospedaliero, la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, sino all'importo di lire 200 miliardi, ad eseguire interventi per il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie gia' realizzate limitatamente al rustico, sia totalmente che parzialmente, nonche' la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente.
4. Al maggiore onere di cui ai precedenti commi si fara' fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire.
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 1980, N. 784.
Art. 32
1. Per gli invalidi ascritti alla 1a categoria con assegno di superinvalidita', le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'articolo 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1980 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 1 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N. 834.7
3. Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennita' integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, sempreche' gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennita' medesima.
4. Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidita', fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, e' conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.
5. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidita' che si accompagnano alla perdita della vista.
Art. 33
1. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.
2. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.
Art. 34
1. La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.
2. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attivita' di servizio.
3. Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, verra' accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni potrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, a determinare le modalita' e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.
5. Il contributo sugli interessi puo' essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se gia' completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
"Il periodo di utilizzo non puo' essere superiore ad un anno. Il contributo e' concesso, compiuti gli accertamenti di cui al numero 3) del quinto comma dell'articolo 6, per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato articolo 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario.
Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, e' prevista la designazione di un supplente che interviene in caso di assenza del titolare".
Art. 35
1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 1.430 miliardi dei quali la somma di lire 1.250 miliardi e' riservata alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.
2. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.
Art. 36
1. L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, e' autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Art. 37
1. Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Art. 38
1. Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Art. 39
1. La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, e' autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.
Art. 40
1. Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.
Art. 41
1. A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.
Art. 42
1. In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni poliennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresi' il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalita' e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dell'articolo 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.