Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Testo in vigore al
Art. 26
1. Esclusi gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al successivo articolo 35, a quelli derivanti dalle altre disposizioni del presente decreto, valutati per l'anno finanziario 1969 in ventimilaquattrocentodiecimilioni di lire, si fara' fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 25. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 27
1. L'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e' modificato come segue:
"A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto:
a) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali in attuazione del Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte, sono fissate con norme emanate dai competenti Organi della Comunita' economica europea restituzioni all'esportazione o alla produzione in misura obbligatoria, dette restituzioni sono accordate nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalle relative norme comunitarie. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni stesse sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro;
b) per i prodotti di cui allo stesso art. 1, per i quali, in attuazione del Regolamento comunitario numero 136/66 e delle relative norme di applicazione nonche' delle successive modifiche ed aggiunte, sono consentite restituzioni alla esportazione o alla produzione, dette restituzioni possono essere concesse con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Con detto provvedimento sara' formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle dette agevolazioni e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonche' la misura delle agevolazioni stesse, nei limiti risultanti dal citato Regolamento comunitario n. 136/66 e dalle relative norme di applicazione nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte. L'elenco, le disposizioni e condizioni nonche' la misura predetti possono essere variati con la stessa procedura".
Art. 28
1. L'articolo 3 del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari a seguito dell'adozione delle disposizioni di cui al citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e successive modificazioni ed aggiunte".
Per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma precedente effettuate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, la richiesta per la concessione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156, qualora non sia stata fatta esplicitamente nella dichiarazione doganale, puo' essere fatta con separata istanza, da presentare alla competente dogana a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 29
1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224 e' modificato come segue:
"Con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero possono essere emanati i provvedimenti relativi all'adozione delle misure non obbligatorie previste dai Regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, nei limiti e secondo le disposizioni stabiliti dagli stessi regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte".
Art. 30
1. L'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e' modificato come segue:
"A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto:
a) per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'allegato B del Regolamento comunitario n. 120/67, nell'allegato del Regolamento comunitario n. 122/67 e nell'allegato B. del Regolamento comunitario n. 359/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonche' premi di denaturazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 120/67, n. 121/67, n. 122/67, n. 123/67, n. 359/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte;
b) per i prodotti di cui all'art. 2 e all'art. 3 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 44/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, possono essere accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonche' premi di denaturazione secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 44/67, n. 220/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.
Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, lettera a), sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro.
Con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, sara' formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma, lettera b), e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonche' la misura delle agevolazioni stesse nei limiti risultanti dai provvedimenti comunitari menzionati nel detto primo comma, lettera b). L'elenco, le disposizioni e condizioni nonche' la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.
Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267".
Art. 31
1. L'articolo 27 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e' modificato come segue:
"I servizi relativi al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione, all'esportazione o alla produzione dei prelievi o dei dazi nonche' a titolo di premi di denaturazione o di sovvenzioni per i prodotti che formano oggetto della politica agricola della Comunita' economica europea possono essere accentrati, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro, presso una o piu' intendenze di finanza.
I pagamenti delle somme di cui al comma precedente sono disposti dai competenti intendenti di finanza con ordinativi di pagamento a favore degli aventi diritto, su aperture di credito disposte a favore degli stessi intendenti dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Gli ordinativi di pagamento sono sottoposti ai prescritti riscontri delle ragionerie provinciali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio in sede di controllo dei rendiconti relativi agli ordini di accreditamento di cui al comma precedente.
Art. 32
1. Le merci estere che non soddisfano alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, se non sono destinate al consumo nello Stato, possono essere poste nelle condizioni predette verso pagamento dei soli dazi doganali, prelievi agricoli e tasse di effetto equivalente, restando vincolate alla dogana ad ogni altro effetto.
Art. 33
1. L'omologazione ed il riscontro dei documenti doganali ai fini delle restituzioni o dell'abbuono di imposte, prelievi e diritti di qualsiasi specie relativi a merci esportate sono aboliti. Resta tuttavia salva la facolta' degli organi competenti ad effettuare la restituzione o l'abbuono di chiedere agli uffici doganali il controllo dei documenti predetti qualora sorgano dubbi sulla loro autenticita' o sul loro contenuto.
Art. 34
1. Gli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119 e gli articoli 12, 13 e 14 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, sono abrogati.
Art. 35
1. Alla concessione degli aiuti previsti dal Regolamento C.E.E. n. 804/68, adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 27 giugno 1968, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte.
Art. 36
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con effetto per quanto riguarda gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli e sara' presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO - MORO -
COLOMBO - CARON - SEDATI
- MAGRI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 162. - GRECO